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Con la pandemia covid aumentano i reati di “stalking”

Roma – Con l’insorgenza della pandemia covid 19 sono aumentati i reati di stalking.  Il termine deriva dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta” è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori,  con il quale la legge quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Reati questi che già ebbero una incidenza iniziale nel lockdown dello scorso anno da marzo a maggio ma con il perdurare delle restrizioni, ed aumentando quindi le occasioni forzate di convivenze difficili, il loro numero è purtroppo in aumento. Molte le chiamate alle forze dell’ordine, che nella giornata di ieri hanno anche saputo decifrare la richiesta di aiuto in una “presunta” ordinazione di pizza.

Lo stalking dunque è un reato punito dalla legge, molti non comprendono la gravità di comportamento e fin troppo spesso in famiglia per quieto vivere o vergogna.

Come si evince dalla lettera della disposizione normativa, inserita nel capo III del titolo XII del Codice penale, nella sezione dei delitti contro la libertà morale, con tale nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto delle richieste formulate a gran voce in tal senso da più parti, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri meno gravi delitti (di minaccia, violenza privata, ecc.); fattispecie che si erano dimostrate spesso inidonee a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese.

Anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi, o anche stalker su “commissione” che commettono il reato al posto di un altro, ecc.), per l’art. 612-bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012).

L’informativa è stata pubblicata sul sito web dello Studio Legale Antonaci di Roma

 

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