Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento entra in vigore il primo ottobre 2024.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato
decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato
«esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di
direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul
corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione
obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (...)»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56;
Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n.
19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto
modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;
Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n.
81 del 2008 che cosi' dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro,
sono individuati le modalita' di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti
informativi della patente medesima nonche' i presupposti e il
procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui
al comma 8»;
Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il
quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono
individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto
al punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei crediti
decurtati»;
Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale
«Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonche' il Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione con un unico
provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 17 settembre 2024;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente
1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i
soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il
possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli
obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in
corso di validita';
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi
previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e'
attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e'
attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i
lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che
effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al
comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore
autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita
delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al
comma 1 avviene attraverso modalita' informatiche che assicurano
l'identita' del soggetto che effettua l'accesso.
3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1,
sul portale e' rilasciata e resa disponibile la patente in formato
digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del
presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare
tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante
il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente
autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della
domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul
portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i
contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove
non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare
domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non
appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il
portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante
l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento
equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese
d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al
presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato
digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del
presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono
tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della
domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione
notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla
sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in via definitiva in
sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede
ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8,
l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del presente articolo.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il comma 2, lettera a) dell'art. 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183:
«Art. 2. (Funzioni e attribuzioni). - 1. Entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto
dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione,
tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il direttore
dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le
seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche
specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale,
ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
competenze gia' attribuite al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a
prestazioni per infortuni su lavoro e malattie
professionali, della esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli
produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei
premi;
b) emana circolari interpretative in materia
ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'
direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi
quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il
monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del
personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione
della legalita' presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei
tirocini, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza
sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
i controlli previsti dalle norme di recepimento delle
direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze
speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai
fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura
dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'art.
8, anche al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita'
di vigilanza, delle competenze professionali e delle
dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo
svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione
utile alla programmazione e allo svolgimento delle
attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si
coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie
locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di
comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».
- Si riporta il comma 19 dell'art. 29 del decreto-legge
n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2024, n. 56, rubricato «Disposizioni in materia
di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare»:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - (omissis)
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al
lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'art. 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere
dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente
di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori
autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' sufficiente il possesso di un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente
all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente e' rilasciata, in formato digitale,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei
rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita'
fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla
normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva
diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del
lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione
della domanda per il conseguimento della patente di cui al
comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima
nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione
non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di
cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo
al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o
il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di
trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore
a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale
del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le
modalita' di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi
emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi
e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al
presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento
ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono
decurtati in misura non eccedente il doppio di quella
prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione
di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano
infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o
un'inabilita' permanente, assoluta o parziale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso
ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono
comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita'
informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati
all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della
decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a). In tal caso e' consentito il
completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti
sono superiori al 30 per cento del valore del contratto,
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in
mancanza della patente o del documento equivalente previsti
al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione
amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori
e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla
procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del presente
decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un
periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle
imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1,
lettera a), con una patente con punteggio inferiore a
quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di
cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al
finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione
dei sistemi informatici necessari al rilascio e
all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono
annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del
sommerso, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8
del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente
a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti
ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita'
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui
al presente articolo le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023;
b) all'art. 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) verifica il possesso della patente o del
documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche
nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono
tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del
medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA";
2) alla lettera c), le parole: "alle lettere a) e
b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e
b-bis)";
c) all'art. 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione
degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101,
comma 1, primo periodo.
c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato
I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente
decreto.
(omissis)».
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81
del 2008 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti ed estensione del regime del reverse charge per
il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
- (omissis)
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non
trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o
affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino
al committente, allegando la relativa certificazione, la
sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a
quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti
requisiti:
a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano
in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei
ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi superiori ad euro
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e
siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5
e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia
delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del
rilascio.
(omissis)».
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta l'art. 89, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O.:
«Art. 89 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco e' riportato nell'allegato X.».
- Si riporta l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12 recante: «Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1979, n. 20:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente
del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle
persone che, munite dell'apposita abilitazione
professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8
della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e
stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma,
nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed
accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati ((che devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu')) soggetti
iscritti agli albi di cui alla presente legge con
versamento, da parte degli stessi, della contribuzione
integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari
ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al
citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente
disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle
associazioni di categoria e degli ordini e collegi
professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di
proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, anche di diretta costituzione od
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da
uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non
e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento
delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico
comunitario di appartenenza, che operino in Italia in
regime di libera prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».

