ROMA – L’Agenzia delle entrate, in linea con il recente orientamento della Corte di giustizia europea e della Cassazione a proposito di trattamento Iva agevolato, attribuisce rilievo alla destinazione del prodotto, e precisa, con la risoluzione n. 59 pubblicata oggi, 9 dicembre 2024, che le lettiere per animali, a prescindere dai materiali utilizzati, sono soggette ad aliquota Iva ordinaria. In particolare, nel caso specifico, sotto i riflettori sono le lettiere di composizione vegetale.
Il documento di prassi spiega, innanzitutto, che secondo l’articolo 98 della direttiva Iva, gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. La direttiva precisa anche che è possibile ricorrere alla nomenclatura combinata per delimitare con esattezza le categorie agevolate.
L’ordinamento interno ha recepito la disciplina Ue con l’articolo 16 del decreto Iva, il cui comma 1 stabilisce che “l’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell’operazione. L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’articolo 34”.
Al riguardo, la circolare n. 32/2010 (vedi “Interpello: per un istituto gradito disposizioni chiare e rigorose”) ha evidenziato che per quanto riguarda il trattamento agevolato previsto dalla Tabella A, l’applicazione delle aliquote ridotte per determinati beni deve essere preceduta dall’accertamento tecnico della complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto da parte dell’Agenzia delle dogane.
Per quando concerne le lettiere per animali, prodotti non presenti nella Tabella A del decreto Iva, l’Adm, di volta in volta è giunta a differenti classificazioni doganali, attribuendo rilevanza alla composizione e alle caratteristiche dei materiali utilizzati. In conformità con le Dogane, anche le Entrate hanno riconosciuto aliquote Iva differenti a beni (nel caso specifico, lettiere) con la stessa destinazione d’uso ma di composizione diversa.
Sul punto, l’Amministrazione evidenzia che, di recente, la giurisprudenza europea, come quella di legittimità nazionale, ha optato per un’interpretazione secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.
In particolare, proprio con riferimento alle lettiere, sulla base dell’orientamento della Corte di giustizia europea, la Cassazione, con l’ordinanza n. 24441/2024, ha sostenuto, tra l’altro, ai fini della classificazione doganale, che la composizione prevalentemente di amido di manioca delle lettiere non ne consentiva, di per sé, la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 con conseguente applicazione dell’aliquota del 10%, visto che l’amido, nel caso specifico, non rilevava quale prodotto destinato all’alimentazione umana o animale. Secondo l’ordinanza le lettiere in questione rientravano tra i “prodotti vegetali non nominati né compresi altrove”, con Iva al 22%, ossia soggetti ad aliquota ordinaria e non agevolata, non costituendo la merce, nonostante la sostanziosa quantità di amido, prodotto alimentare o ingrediente destinato a essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari.
In conclusione, per stabilire l’aliquota Iva applicabile, alla luce della recente giurisprudenza, occorre considerare la destinazione funzionale del prodotto. Quindi, accertato che le lettiere non sono espressamente menzionate nell’elenco dei beni che possono fruire dell’aliquota Iva ridotta in base alle previsioni dell’allegato III della direttiva 2006/112/Ce, né sono riconducibili ai prodotti indicati nella parte II, II-bis e III della Tabella A allegata al decreto Iva, le relative cessioni scontano l’Iva ordinaria con aliquota del 22 per cento.
Il documento di prassi precisa che, di conseguenza, devono essere ritenuti superati i chiarimenti forniti nelle risposte alle istanze di interpello e nei documenti di prassi non coerenti con le istruzioni fornite con la risoluzione odierna (cfr ex pluribus, risposte agli interpelli nn. 105/2019, 291/E del 23/2021, 268/2022, 379/2023, 380/2023 e risoluzione n. 362/2007).
In caso di operazioni non allineate con i chiarimenti odierni, effettuate in periodi d’imposta ancora soggetti ad accertamento, i contribuenti, come prevede lo Statuto del contribuente, dovranno pagare l’imposta dovuta ma senza sanzioni e interessi.
Nel dettaglio i contribuenti interessati dovranno:
- emettere una nota di variazione in aumento
- presentare la dichiarazione integrativa relativa a ciascun anno solare di effettuazione delle operazioni ancora accertabili,
- versare la maggiore imposta dovuta.
Per quanto riguarda il diritto alla detrazione Iva addebitata tramite la nota di variazione, come chiarito con precedenti documenti di prassi, la risoluzione spiega: “al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione (…) per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, (…), il dies a quo per l’esercizio del predetto diritto deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e può essere esercitato – alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria – al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto)”.