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Pec inattive o non valide: notifica comunque efficace

Roma – In caso di notifica a mezzo Pec (articolo 60, Dpr n. 600/1973), se l’indirizzo risulta non valido o inattivo, non occorre un secondo invio dell’atto via Pec prima delle formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata. Il secondo invio dell’atto via Pec decorsi almeno sette giorni è infatti una formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo. Questo è il principio di diritto contenuto nell’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, della Corte di cassazione.

La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione da parte di una società contribuente di un’intimazione di pagamento basata su più cartelle di pagamento, alcune delle quali, secondo la ricorrente, non erano state regolarmente notificate, con conseguente estinzione della pretesa impositiva per prescrizione e decadenza.

La Ctp accoglieva il ricorso della società contribuente, decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Avverso la decisione della Ctr, l’Agenzia delle entrate presentava ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione: con il primo denunciava la violazione degli articoli 60 Dpr n. 600/1973, 26 Dpr n. 602/1973, e 2697 codice civile, in quanto la notifica delle cartelle di pagamento in contestazione era valida pur in assenza del secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni, mentre con il secondo contestava la sentenza impugnata laddove aveva erroneamente ritenuto decaduta la pretesa fiscale ai sensi dell’articolo 25, Dpr n. 602/1973.

La pronuncia
La Corte suprema ha esaminato congiuntamente i due motivi, ritenendoli entrambi fondati.
In particolare, ha chiarito che, in caso di notifica a mezzo Pec, ai sensi dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, nei confronti di un’impresa, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec),qualora l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, per il completamento della notifica (deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e pubblicazione dell’avviso) non occorre prima effettuare un secondo tentativo di consegna dell’atto via Posta elettronica certificata decorsi almeno sette giorni dal primo invio: l’obbligo sussiste solo nel caso in cui la casella Pec del destinatario risulti satura al primo tentativo di notifica.

I giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione sulla base di un interpretazione letterale dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, il quale distingue chiaramente due ipotesi alternative: casella Pec satura, che richiede un secondo invio dopo almeno sette giorni, e indirizzo non valido o inattivo, per il quale la norma prevede direttamente il deposito telematico presso InfoCamere e la successiva pubblicazione dell’avviso; nonché a seguito di un ragionamento logico-sistematico, secondo cui non avrebbe senso imporre un secondo invio a un indirizzo Pec certificato come non valido o inattivo, poiché ciò costituirebbe un adempimento privo di utilità pratica.

Alla luce della corretta interpretazione della stessa norma, i giudici hanno, infine, affermato che, nella vicenda specifica, la notifica delle cartelle di pagamento deve considerarsi perfettamente valida e, di conseguenza, non si è verificata alcuna decadenza, in quanto il termine di cui all’articolo 25, Dpr n. 602/1973, non era ancora scaduto al momento della notifica.

Osservazioni
L’ordinanza in commento affronta una questione di particolare rilevanza in tema di notificazione degli atti tributari a mezzo Pec, formulando un principio di diritto in linea con il tenore letterale del settimo comma dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973 (introdotto dall’articolo 7-quater, Dl n. 193/2016 e abrogato dall’articolo 1, Dlgs n. 13/2024), il quale prevedeva che “in deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. […].

Tuttavia, lo stesso articolo 1, Dlgs n. 13/2024, ha introdotto nel Dpr n. 600/1973 l’articolo 60-ter (“Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”), nel cui ambito l’abrogato settimo comma dell’articolo 60 sostanzialmente sopravvive per recepire le evoluzioni normative in materia di notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale.

In conclusione, la pronuncia in oggetto conferma la validità delle notifiche Pec effettuate a indirizzi non validi o inattivi, purché siano rispettate le modalità integrative previste dalla normativa, e riduce i margini di contestazione della notifica per vizi formali, ponendo l’accento sulla necessità di aggiornare il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata nei registri ufficiali, e fornisce un’interpretazione chiara delle modalità di notifica, evitando letture estensive del requisito del doppio invio, che avrebbero potuto complicare l’attività dell’Amministrazione finanziaria.

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