Roma – Approvate le specifiche tecniche e le modalità per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e le relative modalità di adesione o revoca dell’adesione stessa. Questo e altro nel provvedimento firmato oggi, 24 aprile 2025, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.
In particolare, il documento approva:
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione
- le modalità di trasmissione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione o revoca
- le modifiche alle specifiche tecniche e ai controlli di coerenza per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025
- le modifiche ai modelli Redditi 2025, alle relative istruzioni nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, approvati con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2025.
Tra i contenuti oggetto delle disposizioni del provvedimento, vale senz’altro la pena segnalare quello particolarmente rilevante e innovativo relativo alle modalità di adesione al Concordato preventivo biennale e dell’eventuale revoca.
Va osservato, in proposito, che tali modalità sono state adottate al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione delle domande per l’adesione al Cpb sfruttando le dinamiche in uso per la trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi, anche se i termini dei due adempimenti non coincidono; va ricordato, infatti, che la dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2024 può essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025 mentre l’adesione al concordato (o la revoca dell’adesione) può essere effettuata entro il 31 luglio 2025, salvo eventuale spostamento del termine al 30 settembre, prevista dal decreto legislativo correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri.
Più specificatamente, il provvedimento appena pubblicato dispone che la trasmissione per via telematica dell’adesione alla proposta dell’Agenziaper i periodi d’imposta 2025 e 2026 può essere effettuata con le seguenti due modalità:
- in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa
- in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, utilizzando solo il frontespizio dei modelli Redditi 2025. In questo caso il modello Redditi compilato e gli Isa sono trasmessi in una fase diversa (presumibilmente successiva).
Nel provvedimento viene anche precisato che, per quanto attiene alle modalità di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta concordato, la stessa può avvenire trasmettendo per via telematica il modello Cpb 2025/2026 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al concordato (31 luglio/30 settembre 2025), esclusivamente con modalità autonoma (ossia in modo disgiunto dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi), utilizzando il solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.
Al riguardo vale la pena ricordare che le modalità adottate lo scorso anno, per aderire alla proposta per il biennio 2024-2025, prevedevano una sola possibilità consistente nella trasmissione della dichiarazione dei redditi e del modello Isa completi del quadro P del modello Cpb. C’è anche da dire, però, che tale soluzione era giustificata dal fatto che era lo stesso Dlgs 13/2024 a prevedere, per il primo anno di applicazione, la possibilità di aderire al Concordato preventivo biennale entro il medesimo termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Per tornare sull’argomento della doppia possibilità offerta quest’anno al contribuente, va osservato che, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia inviare l’adesione in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi 2025 e al modello Isa, potrà farlo a condizione di anticipare i tempi della presentazione della dichiarazione rispetto al termine previsto del 31 ottobre, dal momento che l’adesione al Cpb va effettuata nel periodo 31 luglio/30 settembre. L’accettazione dovrà avvenire attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello Cpb 2025/2026, con cui il contribuente comunicherà il reddito e il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato (riferibile al periodo d’imposta 2024) e il reddito e il valore della produzione netta Irap stabilito per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Nel caso in cui, invece, il contribuente preferisca aderire alla proposta in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi, potrà farlo trasmettendo il modello Cpb 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni indicate prima, insieme al solo frontespizio dei modelli Redditi 2025, al fine di poter utilizzare il medesimo canale in uso per la trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi; il contribuente dovrà poi trasmettere, entro i termini ordinari del 31 ottobre, la dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa, prestando attenzione a indicare i dati che sono stati utilizzati per definire la proposta dell’Agenzia, in maniera coerente con il modello Cpb inviato precedentemente.
È importante che vi sia coerenza tra i dati indicati nei modelli Redditi e Isa con quelli usati per definire la proposta di reddito e valore netto della produzione indicati nel modello Cpb, perché l’eventuale discordanza potrebbe comportare una delle cause di decadenza dall’accordo previste dall’articolo 22 del Dlgs. n. 13/2024.
Al fine di consentire al contribuente di esercitare questa seconda opzione di adesione, con il provvedimento appena pubblicato sono state apportate anche le necessarie modifiche ai modelli Redditi 2025 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.
Comunicazione di adesione
Nel frontespizio modelli Redditi 2025, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, dopo la casella “Quadri aggiuntivi al modello 730” è stata infatti inserita la casella “Comunicazione Cpb”.
Le relative istruzioni precisano poi che tale casella deve essere compilata solo nel caso di trasmissione in via autonoma, indicando il codice “1 – Adesione”.
In tal caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.
Resta inteso che il frontespizio del modello va inviato insieme al modello Cpb 2025/2026 compilato e sottoscritto con le informazioni necessarie per l’adesione.
Comunicazione di revoca
La medesima casella può essere anche utilizzata per effettuare la revoca del Cpb relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, che dovrà avvenire entro gli stessi termini previsti per l’adesione (31 luglio/30 settembre 2025) e potrà essere trasmessa esclusivamente in via autonoma, indicandovi il codice “2 – Revoca”.
In questo caso, nel frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti, mentre il modello Cpb 2025/2026 dovrà essere compilato con le sole informazioni riguardanti il codice Isa, codice attività e tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)relativi alla proposta di Concordato a cui si è in precedenza aderito e per la quale si intende esercitare la revoca.