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Imposta sui servizi digitali: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su vincite e bonus

Roma – In tema d’imposta sui servizi digitali, se il gestore della piattaforma agisce come intermediario tra gli utenti, le somme raccolte rappresentano ricavi, ma devono essere decurtate delle vincite pagate e dei bonus, che generalmente non costituiscono corrispettivo percepito dall’intermediario. La base imponibile, quindi, si ottiene sottraendo le vincite e i bonus dalla raccolta lorda, rispettando le regole di calcolo stabilite dalla legge.

È ciò che si legge nel principio di diritto n. 6 del 30 maggio 2025, predisposto dall’Agenzia delle entrate per fare chiarezza sulla determinazione della base imponibile, da parte di coloro che esercitano attività di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, e di giochi e scommesse online.

Le norme e la prassi per arrivare al calcolo
L’imposta sui servizi digitali (Isd) è stata introdotta con il Bilancio 2019 (articolo 1, commi 35-50, legge n. 145/2018) e si applica a coloro che svolgono attività di impresa nel settore digitale, superando determinate soglie dimensionali. La norma si concentra, in generale, sulla tassazione dei ricavi derivanti da servizi digitali, e, in particolare, anche su quella dei servizi di “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale” che permette agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro, facilitando anche la fornitura di beni o servizi (comma 37, lettera b).

L’ambito di applicazione soggettivo dell’imposta si basa su due criteri principali:

  1. lo svolgimento di attività di impresa
  2. il superamento di due soglie dimensionali, relative ai ricavi complessivi e ai ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio italiano, rispettivamente di 5,5 milioni di euro e di un importo superiore, nell’anno precedente.

Per quanto riguarda la definizione di “servizio digitale”, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 gennaio 2021 ha chiarito che si tratta di qualsiasi software, sito web o applicazione accessibile agli utenti, che consenta loro di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura di beni o servizi.

Per verificare il superamento delle soglie dimensionali, si considerano i ricavi dell’anno precedente, calcolando quelli percepiti nel territorio dello Stato e in tutto il mondo, applicando le regole di calcolo della base imponibile.

Il documenta affronta il caso in cui agli utenti/ giocatori vengono offerti bonus da utilizzare per le giocate, cosa che capita spesso nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online.  Riguardo la questione delle vincite, l’Agenzia sottolinea che la base imponibile dell’ISD deve essere ridotta dalle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco. Invece, con riferimento  ai bonus, il documento conclude che questi non  concorrono  alla formazione della commissione spettante all’intermediario poiché all’emissione  di questi non  corrisponde  alcuna percezione  di  corrispettivo.

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