Roma – La “chirurgia estetica” è esente da Iva se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento. La “medicina estetica”, invece, continua a beneficiare del regime di esenzione se supportata da idonea documentazione.
Con la risoluzione n. 42 di oggi, 12 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, a proposito dell’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie e, in particolare, per quelle di chirurgia e medicina estetica.
L’articolo 10, comma 18, del decreto Iva prevede l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza. Questo principio trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE, che stabilisce l’esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell’ambito delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di giustizia Ue ha più volte chiarito che per usufruire dell’agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione. In particolare, la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha precisato che possono beneficiarne solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute.
Di conseguenza, gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell’esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario. Al contrario, quelli con finalità terapeutica devono essere comprovati per godere del regime di esenzione.
Sul piano interno, la circolare n. 4/2005 aveva dato il via libera, a determinate condizioni, all’applicazione dell’articolo 18 per gli interventi di chirurgia estetica, in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona.
Successivamente, con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/202, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione prevista dall’articolo 18.
In particolare, la norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica. Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell’articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.
Le nuove regole devono essere applicate dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 145/2023 e, quindi, dal 17 dicembre 2023. Nessun effetto per i trattamenti effettuati prima di tale data.
La risoluzione precisa che l’attività dei medici anestesisti nell’ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da Iva indipendentemente dalla finalità dell’operazione. Questo perché l’anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
Per quanto riguarda l’attestazione, non essendo specificato dal legislatore il soggetto abilitato, l’Agenzia ritiene, salvo diversa valutazione del ministero della Salute, che possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione. Tuttavia, devono essere rispettate due condizioni essenziali:
- il documento deve collegare la patologia del paziente alla prestazione estetica
- l’attestazione deve essere rilasciata prima dell’intervento.
Il documento di prassi fa riferimento, inoltre, alle modifiche apportate all’articolo 4-quater, comma 2, del Dl 145/2023, osservando che la norma è stata perfezionata per superare alcuni dubbi interpretativi e chiarire che le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate prima del 17 dicembre 2023, alle quali sia stata applicata l’esenzione Iva, restano in regime di esenzione, a prescindere dalla dimostrazione della finalità terapeutica, mentre, se sono state sottoposte a regime ordinario di imponibilità, non spetta il rimborso dell’imposta versata.