L’assoluzione senza dibattimento non incide sul processo tributario
La Corte di cassazione evidenzia che l’efficacia delle sentenze penali anche in tale giudizio richiede precisi presupposti di applicabilità tra cui la natura dibattimentale della pronuncia assolutoria
Roma – Nel caso in cui una decisione di assoluzione, “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”, non sia stata pronunciata a seguito di dibattimento, non è applicabile la previsione di cui all’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000. È quanto stabilito dall’ordinanza n. 13370 del 20 maggio 2025 della Corte di cassazione.
L’ambito applicativo
L’articolo 21-bis, comma 1, del Dlgs 74/2000 stabilisce che “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
Sono quindi tre i requisiti necessari:
- ci deve essere stata un’assoluzione con formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. Oltre all’ordinanza 13370/2025, qui in esame, già con la sentenza 3800/2025, la suprema Corte ha stabilito, in particolare, che “la cornice oggettiva disegnata dall’art. 21-bis D.Lgs. n. 87 del 2024 è chiaramente definita. La nuova norma, infatti, si riferisce alle sole sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste” “l’imputato non lo ha commesso” emesse a “seguito di dibattimento”. Restano quindi escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21-bis: le sentenze di condanna; le sentenze di assoluzione e proscioglimento con una diversa formula (il fatto non costituisce reato, il fatto non è più previsto come reato, le formule di improcedibilità, …); i provvedimenti di archiviazione; le sentenze di applicazione della pena (444 cod. proc. pen.); tutte le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato”
- deve esserci stato un dibattimento. Anche in questo caso la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza 12288/2025, con la quale ha stabilito che uno dei presupposti di applicabilità della norma è quello costituito “dalla natura dibattimentale della pronuncia penale assolutoria”. Nello stesso senso anche la sentenza 1021/2025, nonché le ordinanze 23570/2024, 23609/2024 e 21584/2024;
- i fatti del procedimento penale e di quello tributario devono essere gli stessi: in tal senso oltre all’ordinanza in commento, anche le pronunce nn. 936/2025, 30675/2024 e 23608/2024. La sentenza 3800/2025, in particolare, ha stabilito che “il giudicato penale di assoluzione esplica i suoi effetti in quanto “pronunciata … sugli stessi fatti materiali” oggetto del giudizio tributario. È richiesto, quindi, un accertamento sull’identità dei fatti materiali tra i due giudizi”; come statuito dalla sentenza 1021/2025 “ciò che interessa non è il valore extra-penale del dispositivo della sentenza, ma il valore extra-penale degli accertamenti di fatto”. L’ordinanza 23570/2024 ha inoltre previsto che il contribuente deve produrre la sentenza penale con l’attestazione del passaggio in giudicato.
Le operazioni oggettivamente inesistenti
L’ordinanza 13370/2025 si pronuncia inoltre sulle operazioni oggettivamente inesistenti, ribadendo alcuni principi estremamente consolidati.
La normativa penale-tributaria fornisce una precisa definizione di operazioni inesistenti. L’articolo 1, lettera a), del Dlgs 74/2000 (dal 1° gennaio 2026 articolo 73, Dlgs 173/2024) stabilisce che “per ‘fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
Vi sono dunque le operazioni “oggettivamente” inesistenti e le operazioni “soggettivamente” inesistenti. Le prime sono relative a operazioni in realtà mai avvenute, le secondo, di contro, riguardano operazioni in cui gli effettivi partecipanti differiscono da quelli evidenziati nella fattura.
Nella pronuncia in commento sono stati confermati i principi in materia di operazioni “oggettivamente” inesistenti, secondo i quali: “in tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”.
I principi fondamentali sono quindi i seguenti:
- la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici. Tali presunzioni devono comunque possedere i requisiti della gravità precisione e concordanza. In particolare, “la ‘precisione’ va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell’inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica; la ‘gravità’ va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d’esperienza adottata è possibile desumere da quello noto; la ‘concordanza’ richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell’ipotesi di un eventuale, ma non sempre necessario, concorso di più elementi presuntivi” (cfr Cassazione, ordinanze nn. 6255/2025, 10336/2025 e 10343/2025). Il giudice deve dunque valutare nel complesso tutti gli elementi addotti dalle parti privilegiando una visione d’insieme ed evitando di adottare un approccio “atomistico” (cfr Cassazione, ordinanze nn. 7981/2025 e 3055/2025)
- nel caso in cui l’Amministrazione fornisca elementi validi per dubitare dell’autenticità dell’operazione, l’onere di provare la sua effettività ricade sul contribuente. Non vi è in ogni caso alcun obbligo per l’Amministrazione di provare la “mala fede” del contribuente. Ciò in quanto “una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo” (cfr Cassazione, sentenza 21936/2024)
- per provare l’effettività dell’operazione, non è sufficiente la produzione della fattura e della prova del pagamento. Tale principio deriva dalla circostanza che le scritture contabili e i mezzi di pagamento “sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (cfr Cassazione, ordinanze nn. 8634/2025 e 20570/2024).

