Roma – Uno studio di consulenti del lavoro che ha accettato come pagamento per prestazioni professionali la cessione di alcuni crediti edilizi maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura, già presenti nel cassetto fiscale, potrà cedere a sua volta i crediti d’imposta, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). Lo stop alle cessioni dei bonus edilizi, infatti, è rivolto ai beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 39 del 2024 che ha modificato le norme che regolano la materia), non possono più optare per la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite, mentre non vale per i crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario. È la sintesi della risposta n. 240 del 15 settembre 2025 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ripercorre la disposizione sui crediti edilizi introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 121, Dl n. 34/2020) che ha consentito, ai soggetti che hanno effettuato spese per interventi di ristrutturazioni, di optare al posto dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Le due opzioni, operative per le annualità che vanno dal 2021 al 2024, come è noto sono state oggetto di modifiche fino al definitivo divieto ad opera del decreto Cessioni (articolo 2, comma 1, Dl n. 39/2024) a partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Lo stesso decreto prevede delle specifiche deroghe al divieto, al verificarsi di precise condizioni.
Il contesto relativo all’applicazione delle deroghe è stato modificato ulteriormente dall’articolo 1 del Dl n. 39/2024 che, a partire dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della disposizione), non ha più consentito ai beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi, la cessione del credito d’imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.
Le Entrate, per quanto riguarda il caso in esame, sottolineano invece che nessun divieto è stato introdotto per i cessionari del credito corrispondente alle stesse detrazioni. Tali soggetti quindi, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa, potranno continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
La società edile, quindi, potrà cedere all’associazione di professionisti che ha presentato l’interpello il credito d’imposta per bonus edilizi in cambio del pagamento degli onorari dovuti.
L’Agenzia, infine, precisa che i crediti acquisiti a fronte delle prestazioni professionali effettuate costituiscono un provento percepito per attività lavorative e, di conseguenza, devono essere soggetti a tassazione (articolo 54 e seguenti del Tuir).

