ROMA 19 NOV – 2025 – Per i professionisti, la semplice possibilità teorica di considerare un bene come spesa di rappresentanza non basta a renderlo deducibile. È necessario, infatti, dimostrare concretamente che l’acquisto sia stato utilizzato per finalità promozionali legate all’attività professionale e non per esigenze personali, e che quindi rispetti il requisito dell’inerenza. Questo è il principio ribadito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025.
Nel caso esaminato, i giudici hanno sottolineato che, pur trattandosi di beni che astrattamente rientrano tra le spese di rappresentanza (come opere d’arte o gioielli), non era stata fornita alcuna prova che tali oggetti fossero realmente destinati ad attività promozionali e non a scopi privati.
Il caso esaminato
La vicenda nasce dall’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate a un commercialista, al quale sono state contestate alcune spese indicate in contabilità come spese di rappresentanza relative all’anno 2013. Secondo l’Amministrazione, mancava la dimostrazione del legame tra tali costi e l’attività professionale svolta, anche perché si trattava di acquisti – come gioielli – che avrebbero potuto facilmente essere destinati a uso personale.
Il professionista impugnava l’atto davanti alla Ctp di Torino sostenendo che le spese fossero effettivamente deducibili. Tuttavia, il primo grado respingeva il ricorso e la decisione veniva confermata anche in appello. I giudici rilevavano che il contribuente non aveva fornito la prova della concreta destinazione promozionale dei beni. Veniva citato, ad esempio, l’acquisto di un vaso Gallé del 1900, che in teoria potrebbe rientrare tra le spese di rappresentanza, ma per il quale non risultava alcuna prova della sua utilità ai fini dell’attività professionale.
Il professionista ricorreva quindi in Cassazione, lamentando, tra l’altro, un’erronea applicazione degli articoli 54 e 108 del Tuir e dell’articolo 2697 del Codice civile, sostenendo che non fosse necessario indicare analiticamente i destinatari degli omaggi per dedurre tali spese. L’Agenzia delle entrate replicava con controricorso.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha confermato la posizione dei giudici di merito: le spese di rappresentanza sono deducibili solo se effettivamente finalizzate alla promozione dell’attività e alle pubbliche relazioni, nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nell’anno. Ma, soprattutto, il contribuente deve provare che i beni acquistati siano stati concretamente utilizzati a tali scopi.
Non è sufficiente, quindi, che un bene rientri “astrattamente” tra quelli deducibili; occorre dimostrare la reale destinazione professionale e l’effettiva inerenza della spesa. Neppure la documentazione relativa a una manifestazione scolastica, in cui erano stati consegnati premi agli studenti, è stata ritenuta idonea a dimostrare la finalità promozionale delle spese, secondo i giudici.
La Cassazione ha ribadito che non si tratta di valutare la mera verosimiglianza della destinazione promozionale, ma di verificare l’esistenza di una prova concreta e puntuale. In mancanza di tale dimostrazione, la deducibilità non può essere riconosciuta.
L’articolo 54, comma 5, del Tuir – applicabile all’anno oggetto di contestazione – prevedeva la deducibilità delle spese di rappresentanza entro l’1% dei compensi annui, includendo anche gli acquisti di beni d’arte, da collezione o d’antiquariato, compresi nell’allegato A del Dl 41/1995. Le regole sono state confermate dall’articolo 54-septies del Tuir, in vigore dal 2024, con l’ulteriore requisito – dal 2025 – della tracciabilità dei pagamenti per poter accedere alla deduzione.
La pronuncia riafferma un principio costante: il professionista deve provare la connessione diretta tra la spesa sostenuta e l’attività svolta. La mera classificazione di un bene come spesa di rappresentanza non è sufficiente; serve dimostrare la reale finalità promozionale e quindi l’inerenza della spesa. In assenza di questa prova, come nel caso esaminato, la deduzione non può essere concessa.

