Il metodo di accertamento sintetico, previsto dall’articolo 38 del testo unico sull’accertamento delle imposte dirette, Dpr n. 600/1973, è utilizzabile anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di coltivatori diretti. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26971 del 7 ottobre 2025.
Il fatto
Alla base della vicenda giudiziaria c’è un avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle entrate, a seguito di indagini bancarie svolte sui conti correnti di una persona fisica titolare di ditta individuale, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati.
Su tali somme, corrispondenti ai versamenti ed ai prelevamenti rimasti privi di giustificazione da parte del contribuente, l’ufficio ha recuperato i maggiori redditi di impresa, accertando Irpef, Irap e Iva oltre interessi e irrogando le relative sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l’atto di accertamento ritenendo che, stante la sua qualifica di coltivatore diretto, il reddito a lui imputabile dovesse essere determinato attraverso i parametri catastali, senza possibilità di applicare il metodo di accertamento sintetico.
Il giudice tributario provinciale di Lecce ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, mentre in quello di secondo grado della Puglia (decisione n. 291/2016) ha accolto le osservazioni della parte, in considerazione del fatto che per l’atto oggetto di accertamento l’attività esercitata dal contribuente era essenzialmente agricola e, di conseguenza, tassabile solo su base catastale. Ai fini della decisione il collegio pugliese ha tenuto conto del fatto che il contribuente, nel periodo temporale oggetto di accertamento, aveva la disponibilità di terreni concessi in affitto al fine di svolgere l’attività di produzione di prodotti agricoli.
Nel corso del giudizio di secondo grado era anche emerso che lo stesso contribuente avesse ricevuto dei fondi mediante i quali aveva acquistato beni strumentali al fine di incrementare e diversificare la produzione agricola. Ciò aveva comportato esborsi significativi che, secondo la difesa del contribuente, giustificavano la movimentazione di consistenti capitali transitati sui conti correnti riconducibili all’imprenditore agricolo.
Nel giudizio di cassazione l’Agenzia delle entrate ha sostenuto la tesi secondo cui anche nei confronti dei coltivatori diretti è consentito, ai fini dell’accertamento del reddito, il ricorso alle indagini bancarie di cui agli articoli 32 del Dpr n. 600/1973 e 51 del Dpr n. 633/1972, con conseguente onere del contribuente di superare la presunzione prevista da tali norme dimostrando l’estraneità delle operazioni bancarie, a lui contestate, a fatti imponibili.
La pronuncia della Corte
I giudici della suprema Corte hanno accolto la tesi erariale. In continuità con propri precedenti, la Corte ha ribadito che le norme che prevedono la determinazione del reddito del coltivatore diretto su base catastale non escludono che lo stesso reddito possa essere determinato anche mediante indagini bancarie, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente.
Inoltre, la presunzione legale della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non riguarda solo i titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti e, quindi, anche ai coltivatori diretti.
In motivazione, dopo aver delineato l’ambito di applicazione della norma che disciplina gli accertamenti basati su indagini bancarie, i giudici hanno affermato che l’articolo 32 del testo unico sulle imposte dirette (Dpr n. 917/1986) “si configura non già come l’unica regola alla cui stregua censire le redditualità generale del contribuente coltivatore diretto (…) Non è, quindi, precluso in generale, all’Amministrazione l’utilizzo, anche nei confronti del contribuente coltivatore diretto, di forme di accertamento che conseguano alla rilevazione di indici di una capacità patrimoniale non coordinabile con il reddito forfettario denunciato.”
Nel rimarcare la legittimità dell’accertamento operato dall’Ufficio, è stato anche affermato che l’Amministrazione può legittimamente procedere con il metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto “(…) quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo (…)”.
Sulla base di tali principi, e tenuto conto che il contribuente non ha assolto all’onere a suo carico previsto dalle norme che disciplinano gli accertamenti eseguiti tramite indagini bancarie, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

