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Rottamazione-quater: 9 dicembre ultimo giorno per pagare la rata

Il mancato rispetto del termine fa perdere i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute

ROMA – Conto alla rovescia per il pagamento della rata della rottamazione-quater scaduta il 30 novembre scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 dicembre, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti qualora i termini coincidano con giorni festivi. In caso di mancato pagamento, effettuato oltre il termine ultimo oppure per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti.

Come e dove pagare
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (Psp) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure con l’app Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Per effettuare il versamento si devono utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti che hanno necessità di recuperare tale comunicazione e i moduli di pagamento possono scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

Copia comunicazione e moduli di versamento
La comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono essere recuperati nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui si accede tramite Spid, Cie, Cns e, per gli intermediari fiscali, con le credenziali Entratel. In alternativa, è possibile ottenere una copia via e-mail compilando l’apposito form disponibile nell’area pubblica del sito allegando un documento di riconoscimento.

Rottamazione-quater e riammissione
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta rottamazione-quater, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o degli obblighi contributivi) non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le maggiorazioni), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Successivamente, la legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti. Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto dovuto, potevano presentare, entro il 30 aprile 2025, domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 10 rate.

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