Roma – Con l’entrata in vigore della legge di semplificazione n.182/2025, a partire dal 18 dicembre 2025, l’ordinamento civile italiano introduce importanti novità sulla trascrizione dell’accettazione di eredità, rendendo più semplice la gestione delle successioni anche in caso di eredi premorti.
In particolare, l’articolo 41 della legge ha modificato l’articolo 2648 del Codice civile, prevedendo che la trascrizione dell’accettazione di eredità possa essere richiesta non solo sulla base di atti pubblici o scritture private autenticate, ma anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa dichiarazione può essere resa dall’erede o da un suo successore universale, attestando l’accettazione tacita dell’eredità secondo l’articolo 476 o l’avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell’articolo 485 del Codice civile.
Il provvedimento risolve in modo particolare il problema dei soggetti deceduti che non hanno compiuto atti dispositivi sui beni immobili oggetto di trascrizione. In passato, per trasferire correttamente i diritti ereditari, gli eredi dovevano ricorrere a un accertamento giudiziale della qualità di erede. Con la nuova normativa, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da chi eredita, permettendo di recuperare i titoli per la trascrizione anche di accettazioni precedenti, senza procedure giudiziali complesse.
Gli articoli 476 e 485 del Codice civile chiariscono le condizioni: l’accettazione è considerata tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che implica la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non in qualità di erede. Inoltre, chi possiede beni ereditari deve fare l’inventario: in assenza, è considerato erede puro e semplice. La nuova normativa consente quindi di attestare postumo, attraverso dichiarazione sostitutiva, che il dante causa ha compiuto atti concludenti o era in possesso dei beni.
Un esempio pratico: se un immobile è stato ereditato da più generazioni e nessuno degli eredi ha trascritto l’accettazione, il successore attuale può regolarizzare la situazione semplicemente dichiarando, tramite atto notorio, gli atti di accettazione tacita compiuti dai predecessori. Ciò evita l’accrescimento in favore dei contitolari o l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato, garantendo la continuità dei diritti ereditarî.
Restano comunque operative le altre disposizioni sulla chiamata per rappresentazione o sostituzione e sulla trasmissione del diritto di accettazione, nei casi in cui l’accettazione del primo chiamato non sia avvenuta.
La riforma rappresenta quindi un passo significativo verso la semplificazione delle successioni ereditarie, riducendo tempi, costi e procedure per la trascrizione dei diritti su beni immobili e consolidando la certezza giuridica per gli eredi.

