titolo pulito

Società-schermo e fisco: la Cassazione estende la responsabilità all’amministratore di fatto

Roma  – La sentenza della Corte di cassazione n. 30638/2025 affronta il tema della responsabilità tributaria dell’amministratore di fatto in presenza di società-schermo, ribadendo principi rilevanti sulla traslazione dei debiti fiscali al dominus della società, anche dopo la formale cancellazione dal registro delle imprese.​

La vicenda trae origine da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una Srl, per l’anno d’imposta 2011, formalmente cancellata dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero nel corso dell’anno 2009, nello specifico in Romania. L’Agenzia delle entrate reputava (nel 2014, a seguito di Pvc della Guardia di finanza) la cancellazione fittizia e riteneva che il soggetto che aveva svolto il ruolo di amministratore, prima formale e poi di fatto, continuasse a detenere la piena disponibilità della società.

L’avviso di accertamento era stato quindi notificato sia all’ultimo legale rappresentante risultante sia al precedente amministratore, contestando a quest’ultimo la gestione di fatto e la proprietà, anche indiretta, della compagine societaria.​

In primo grado la Ctp di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che: la società era estinta al momento della consegna del Pvc; la pretesa erariale era successiva alla cancellazione; il contribuente, quale ex legale rappresentante e amministratore di fatto, non poteva più essere soggetto passivo né parte del giudizio. Precisando, inoltre, che non si applicava il differimento quinquennale di cui all’articolo 2945, comma 2, cc e che mancavano elementi di ultrattività della società dopo l’estinzione.

La allora Ctr Campania confermava integralmente la decisione di primo grado, aggiungendo che non vi è prova di una gestione di fatto del contribuente dopo la cessazione formale e che il trasferimento all’estero, pur se fittizio, non comporta ultrattività tale da superare l’articolo 2495 codice civile e ancor meno da radicare una sua legittimazione passiva.

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso avverso la sentenza della Ctr, afferma il principio secondo cui, in presenza di società di capitali ridotte a meri schermi, il soggetto che le gestisce uti dominus risponde pienamente di tutti i debiti tributari, ex articolo 37, comma 3, Dpr n. 600/1973. Tale norma consente di imputare al beneficiario effettivo (anche per presunzioni gravi, precise e concordanti) i redditi formalmente intestati ad altri soggetti, ove sia dimostrato che questi soggetti sono meri interposti. L’amministratore di fatto, quindi, può essere destinatario diretto dell’accertamento, considerando traslati su di lui i redditi prodotti dalla società-schermo e conseguentemente anche l’intero debito tributario, comprensivo di imposte, sanzioni e Iva (da ultimo Cassazione n. 29038 del 2021).​

La Corte censura la sentenza di appello per non aver approfondito la sostanza della gestione sociale, limitandosi a valorizzare il dato formale della cancellazione e il passaggio di consegne. In particolare, era stato omesso l’esame in merito ai ripetuti fittizi trasferimenti di sede, agli affidamenti di incarichi societari e, al sostanziale occultamento/distruzione delle scritture contabili obbligatorie. I principi enunciati ribadiscono che la rilevanza deve essere attribuita all’effettività della gestione, non alla semplice apparenza formale nei registri camerali. In presenza di elementi idonei a dimostrare la piena disponibilità della società da parte di un determinato soggetto, la responsabilità si trasla su quest’ultimo anche dopo la cancellazione, qualora la società continui di fatto ad operare o la cancellazione sia meramente formale.​

La sentenza richiama la necessità di una valutazione complessiva di indizi e presunzioni, i quali devono essere gravi, precisi e concordanti: il giudice non può limitarsi a una valutazione atomistica dei singoli elementi, ma deve apprezzarli nella loro sintesi. In merito alla presunzione, la Suprema corte ribadisce che “l’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro, non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione ma solo – come precisa la norma – che «egli [il soggetto terzo] ne è l’effettivo possessore per interposta persona”, il tutto al fine di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo fiscale occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente.

In merito alla figura dell’amministratore di fatto la Cassazione, nell’escludere che possa concretizzarsi nel caso si fisiologica gestione dell’ente collettivo, precisa che «si configura, in relazione all’interponente, una fattispecie simile a quella della holding unipersonale, ossia di chi eserciti professionalmente con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società”.

Viene così confermato che il totale asservimento della società interposta al dominus giustifica la traslazione soggettiva dell’obbligazione d’imposta a carico di quest’ultimo.​

In merito all’estinzione della società viene confermato che la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all’estero di per sé non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c., sicché nell’ambito dei rapporti fiscali rimangono fermi sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie che la capacità della persona giuridica contribuente. 

La fittizietà del trasferimento riguarda semmai la competenza dell’Ufficio per l’attività di accertamento ed il correlativo radicamento della giurisdizione italiana. Ai fini tributari, pertanto, come già stabilito in materia fallimentare, in mancanza di un reale spostamento dell’attività economica e del centro amministrativo-organizzativo, non viene meno la continuità giuridica dell’ente, che continua a svolgere la propria impresa nel territorio dello Stato.

I giudici di legittimità concludono pronunciando che, per ricostruire l’effettiva posizione del contribuente in seno alla società a prescindere dalle risultanze formali, va valutato il complesso degli indizi addotti dall’Ufficio per dimostrare che in realtà “egli, dapprima quale amministratore di diritto, dappoi quale amministratore di fatto, disponeva “uti dominus” della società, a lui riconducibile anche sul piano dell’assetto partecipativo”.

Chiarendo, quindi, che la sostanza della gestione sociale prevale sempre rispetto alla forma.

Certified
Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Oops! Something went wrong on the requesting page