Riforma fiscale, al debutto il nuovo Testo unico Iva
Continua l’opera di razionalizzazione delle norme tributarie. Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2026 pubblicato il risultato dei lavori relativi all’imposta sul valore aggiunto
ROMA – Diversamente da altri ambiti impositivi, come le imposte sui redditi e l’imposta di registro, le regole Iva non sono state mai riportate in un “testo unico”. La mancata “razionalizzazione” delle norme Iva è di certo imputabile anche alla natura “dinamica” di un’imposta che, sin dalla sua nascita, è stata sempre oggetto di un’opera di armonizzazione a livello europeo. Nella sua primissima fase di introduzione a livello europeo, infatti, l’obiettivo era definire un sistema dell’imposta sul valore aggiunto adattato alle esigenze del mercato unico europeo, cioè funzionante in tutti gli Stati membri come se fosse un unico paese con un unico mercato. Ciò significava, da un punto di vista tecnico, prevedere l’imposizione nel luogo di origine dei beni e servizi.
Le difficoltà applicative legate a una rapida implementazione negli Stati membri di tale ambizioso sistema hanno tuttavia indirizzato il legislatore europeo verso una disciplina (al tempo, appunto, definita “transitoria”) che, in caso di operazioni transnazionali, prevedesse l’imposizione nel luogo di destinazione dei beni e servizi.
Tale orientamento ha avuto ripercussioni anche sull’iter legislativo nazionale. Alle prime disposizioni introdotte con il decreto del Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (cosiddetto “decreto Iva”), avevano fatto seguito altre norme, di contenuto correttivo o integrativo, non di rado sparse in corpi normativi da questo del tutto separati e autonomi.
Man mano che si maturava il convincimento, da parte delle istituzioni europee, di voler consolidare un sistema basato sull’imposizione “a destinazione” dei beni e servizi, il legislatore ha così sempre di più avvertito l’esigenza di riproporre un testo organico dell’intera disciplina dell’imposta.
La rifusione delle norme sull’Iva
Nell’ambito del citato quadro decisorio e normativo in tendenziale evoluzione, la “rifusione” attuata dal legislatore unionale con la direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 è stata la prima ripresentazione delle regole che disciplinano l’imposta sul valore aggiunto in maniera chiara e razionale, ancorché tale opera abbia riguardato la sola disciplina unionale armonizzata.
La riforma fiscale messa in atto dal legislatore italiano è stata l’occasione propizia per seguire la stessa strada anche in ambito nazionale. Con l’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, il Governo è stato infatti delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario attraverso: i) una puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei; ii) il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica; iii) l’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.
Tale riordino ha trovato quindi finalmente piena attuazione, per l’imposta sul valore aggiunto, con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che ha approvato – con effetto dal 1° gennaio 2027 – il Tu Iva, composto da 171 articoli, a loro volta suddivisi in diciotto “Titoli”. L’ultimo di questi, rubricato “disposizioni di coordinamento finale”, contiene:
- all’articolo 168, la data di decorrenza di applicazione dell’imposta, ovvero il 1° gennaio 1973
- all’articolo 169, l’elencazione delle norme di interpretazione autentica riguardanti le previsioni “sostanziali” dei precedenti Titoli del medesimo Tu
- all’articolo 170, le abrogazioni delle disposizioni oggetto di rifusione nel Testo unico
- all’ultimo articolo, il 171, l’efficacia dal 1° gennaio 2027 della nuova riclassificazione normativa operata.
Uno sguardo al nuovo Testo Unico
Da una prima lettura appare evidente come nel Tu i singoli temi siano stati ordinati, per quanto possibile, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce, in modo avere un sistema di norme coerente con la disciplina unionale.
Sebbene sia evidente l’intento di voler organizzare tutte le disposizioni per settori omogenei, occorre precisare che non tutte quelle del noto decreto Iva trovano collocazione nel “nuovo” Tu.
Le previsioni riguardanti l’attività di accertamento, ad esempio, non sono qui comprese in quanto destinate a essere inglobate nello specifico Testo unico dedicato agli adempimenti fiscali e all’accertamento. Tuttavia, le disposizioni legate agli adempimenti Iva – quali la fatturazione, la registrazione delle operazioni, la liquidazione dell’imposta e i rimborsi – sono state mantenute nel Tu Iva, in considerazione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del relativo meccanismo di funzionamento.
Il nuovo testo non solo ripropone in maniera più organica le previsioni “generali” di applicazione dell’imposta riportate Dpr n. 633/1972, ma raccoglie anche le altre disposizioni, presenti in molteplici testi, che nel corso del tempo hanno integrato e innovato la relativa disciplina. A titolo esemplificativo, trovano collocazione nel nuovo Tu anche le norme riguardanti:
- le operazioni intracomunitarie (che nel Tu diventano “intraunionali”), di cui al Titolo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
- i regimi speciali Iva di rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione e degli esercenti agenzie di vendita all’asta (cosiddetto “regime del margine”), di cui agli articoli 36 e 40-bis del Dl n. 41/1995
- la liquidazione “per cassa”, di cui all’articolo 32-bis del Dl n. 83/2012
- la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, di cui agli articoli 1 e 2 del Dlgs n. 127/2015.
Il nuovo Testo unico ha consentito, inoltre, di mettere a punto una “ripulitura” di alcune disposizioni, attraverso l’eliminazione di quei richiami e riferimenti ormai non più attuali, e la loro sostituzione con i precetti ormai consolidati. A titolo esemplificativo, con riferimento alle previsioni riguardanti le prove delle cessioni all’esportazione, il riferimento contenuto all’articolo 8, comma 1, del Dpr n. 633/1972 alla vidimazione doganale sull’esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento – pratiche queste ormai superate dalla prassi in materia doganale – è stato sostituito all’articolo 45 del Tu Iva facendo riferimento alla generica “prova di uscita doganale”.
Allo stesso modo, le voci doganali dei beni richiamate dalle disposizioni Iva sono state aggiornate in base alla vigente classificazione prevista dalla tariffa dei dazi doganali di importazione. Tra questi figurano, ad esempio, alcune voci doganali richiamate nella Tabella A allegata al testo Iva finalizzate a individuare i prodotti agricoli e ittici per i quali trova applicazione il regime speciale dell’imposta sul valore aggiunto, nonché alcuni dei beni per i quali si applicano le aliquote ridotte.
I nuovi articoli del Testo Unico
Si riportano nella seguente tabella alcune tematiche di particolare rilevanza ai fini dell’applicazione dell’imposta (prima colonna), segnalando le stesse in base alla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 (seconda colonna) e ai nuovi riferimenti normativi previsti dal Tu Iva che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 (terza colonna).
| Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2026 |
Testo unico IVA (dal 1° gennaio 2027) |
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| Territorialità delle prestazioni di servizi | Articoli da 7-ter a 7-octies del Dpr n. 633/1972 | Articoli da 17 a 23 del TU |
| Operazioni esenti | Articolo 10 del Dpr n. 633/1972 | Articolo 37 del TU |
| Cessioni intracomunitarie di beni | Articolo 41 del Dl n. 331/1993 | Articolo 39 del TU |
| Operazioni di esportazione non imponibili | Articolo 8 del Dpr n. 633/1972 | Articolo 45 del TU |
| Detrazione dell’imposta | Articolo 19 del Dpr n. 633/1972 | Articolo 56 del TU |
| Volume d’affari | Art. 20 del Dpr n. 633/1972 | Articolo 62 del TU |
| Fatturazione delle operazioni e fattura semplificata | Articoli 21 e 21-bis del Dpr n. 633/1972 | Articoli 72 e 73 del TU |
| Certificazione dei corrispettivi | Articolo 12 Dl n. 41/1991 | Articolo 84 del TU |
| Regime speciale dei produttori agricoli e elenco dei prodotti ammessi al regime | Articolo 34 del Dpr n. 633/1972 e Tabella A, Parte I, allegata | Articolo 133 del TU e Tabella A, Parte I, allegata |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento | Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 | Tabella A, Parte II, allegata al TU |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento | Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972 | Tabella A, Parte III, allegata al TU |
| Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento | Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972 | Tabella A, Parte IV, allegata al TU |
| Regime del margine ed elenco degli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione per cui si applica il regime | Articolo 36 del Dl n. 41/1995 e Tabella allegata | Articolo 143 del TU e Tabella D allegata |

