RONA . Con la sentenza n. 1077 del 23 gennaio 2026, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sulla confisca per equivalente nei reati tributari, chiarendone limiti, funzione e compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali. La misura, secondo la Suprema Corte, non ha natura sanzionatoria autonoma, ma opera come rimedio sostitutivo della confisca diretta, finalizzato esclusivamente alla neutralizzazione del vantaggio economico illecito.
Il caso trae origine da un decreto del Gip del Tribunale di Foggia, che aveva disposto il sequestro preventivo – diretto o, in subordine, per equivalente – dei beni di una società e, in caso di incapienza, del suo legale rappresentante, fino a concorrenza del profitto derivante da un’ipotesi di dichiarazione fraudolenta. L’indagato aveva contestato la misura, sostenendo che essa avesse inciso in modo sproporzionato sul proprio patrimonio personale, pur essendo la società la reale beneficiaria del risparmio d’imposta.
Dopo il rigetto dell’istanza di revoca e dell’appello cautelare, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la natura punitiva della confisca e la violazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente individuato nel risparmio d’imposta – Iva e Ires non versate – il profitto immediato del reato, accertando che l’evasione fosse realizzata attraverso un sistema di società schermo riconducibili all’indagato. In tale contesto, il sequestro ha colpito utilità direttamente ricollegabili all’illecito, senza coinvolgere beni estranei.
Secondo la Cassazione, la confisca prevista dall’articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 presenta una natura composita e una funzione essenzialmente ripristinatoria: nei reati tributari, il profitto è immediatamente quantificabile nel risparmio di spesa e la misura è rigidamente parametrata a tale valore. Ne deriva che non vi è spazio per un autonomo giudizio di sproporzione, poiché la corrispondenza tra importo confiscato ed evasione accertata esaurisce la verifica di proporzionalità.
Particolare rilievo assume la posizione dell’amministratore: questi non può essere considerato un “terzo estraneo” al reato quando ha posto in essere la condotta penalmente rilevante. La confisca per equivalente può quindi legittimamente colpirlo in quanto autore dell’illecito, a prescindere dall’effettiva percezione personale del profitto, rilevando la riconducibilità soggettiva della condotta e non l’arricchimento individuale.
La Corte ribadisce, inoltre, la sussidiarietà “forte” della confisca per equivalente, applicabile solo quando la confisca diretta del profitto non sia concretamente praticabile. Proprio tale carattere impedisce che l’ablazione dei beni leciti dell’amministratore si trasformi in una sanzione afflittiva sganciata dall’oggetto naturale della misura.
In conclusione, la Cassazione conferma la piena compatibilità della confisca per equivalente con l’ordinamento costituzionale e sovranazionale: si tratta di una misura di sicurezza patrimoniale, non punitiva, funzionale alla neutralizzazione del vantaggio illecito e proporzionata al profitto accertato. Nessuna violazione, dunque, né del principio di personalità della responsabilità penale né del diritto di proprietà, purché il giudice accerti l’impossibilità della confisca diretta, determini con precisione il quantum e eviti duplicazioni con recuperi o pagamenti fiscali.

