Roma 25 feb 2026 – Nel caso di controlli automatizzati basati sui dati dichiarativi, l’Amministrazione finanziaria può disconoscere crediti d’imposta indicati in misura superiore o non spettanti senza la necessità di notificare un avviso di accertamento o un atto di recupero autonomo. A chiarirlo è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 50 del 1° gennaio 2026.
Secondo i giudici di legittimità, nell’ambito del controllo automatizzato previsto dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, la riduzione o l’eliminazione dei crediti d’imposta può avvenire direttamente mediante iscrizione a ruolo, quando l’irregolarità emerge esclusivamente dall’esame dei dati dichiarativi o dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, senza che siano necessarie ulteriori valutazioni di merito.
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dalla curatela fallimentare di una società contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato. La cartella riguardava il recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, indicato nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2007 (Unico 2008), ma derivante da una dichiarazione precedente risultata omessa perché presentata oltre i termini di legge.
Secondo la tesi del contribuente, il recupero del credito avrebbe richiesto un autonomo e motivato atto di accertamento o di recupero, non potendo essere effettuato tramite la sola iscrizione a ruolo. Tale impostazione era stata condivisa sia dalla Commissione tributaria provinciale di Catania sia dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
La Agenzia delle entrate, ricorrendo in Cassazione, ha sostenuto la piena legittimità del disconoscimento del credito in sede di controllo automatizzato, trattandosi di una incongruenza immediatamente rilevabile dai dati dichiarativi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Secondo la Cassazione, la verifica della correttezza dei crediti d’imposta indicati in dichiarazione, anche mediante il confronto con le dichiarazioni degli anni precedenti, non integra un’attività di accertamento in senso proprio. Pertanto, quando il credito trae origine da un’annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il suo recupero può avvenire direttamente tramite iscrizione a ruolo.
Resta comunque ferma la tutela del contribuente, che conserva la possibilità di dimostrare in sede contenziosa l’effettiva spettanza del credito, producendo idonea documentazione. Come ricordato dalla Corte, infatti, il diritto al credito nasce dalla legge e non dalla dichiarazione, e gli errori dichiarativi possono essere fatti valere nel giudizio contro la cartella di pagamento.
Nel caso specifico, la Cassazione ha censurato la decisione della Commissione tributaria regionale per non aver verificato se la curatela fallimentare avesse fornito la prova concreta della spettanza del credito d’imposta contestato.
L’ordinanza conferma il perimetro operativo del controllo automatizzato e rafforza l’indirizzo volto a privilegiare esigenze di semplificazione e rapidità dell’azione amministrativa, nel rispetto del diritto di difesa del contribuente.

