Fotografare i cantieri di opere pubbliche tra diritto di cronaca, libertà di informazione e tutela della privacy
EDITORIALE – La possibilità di fotografare un cantiere di un’opera pubblica in corso di realizzazione costituisce una questione che si colloca all’incrocio tra libertà di informazione, diritto di cronaca, tutela della privacy e norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nell’ordinamento giuridico italiano, il punto di partenza per affrontare la questione è rappresentato dal principio della libertà di manifestazione del pensiero e di informazione sancito dall’Costituzione della Repubblica Italiana, il cui articolo 21 stabilisce che tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Da tale principio discende anche il cosiddetto diritto di cronaca, elaborato nel tempo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha individuato tre condizioni fondamentali affinché la diffusione di notizie o immagini sia ritenuta lecita: la verità dei fatti narrati o rappresentati, l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia e la continenza espressiva, cioè l’uso di forme corrette e non lesive della dignità altrui.
Alla luce di questi principi, fotografare un cantiere relativo ad un’opera pubblica rientra nell’esercizio del diritto di informare e documentare attività che riguardano l’utilizzo di risorse pubbliche e che, pertanto, possono essere oggetto di interesse collettivo.
Dal punto di vista giuridico assume particolare rilievo il luogo da cui la fotografia viene scattata. La dottrina e la prassi interpretativa concordano nel ritenere generalmente lecita la ripresa fotografica di ciò che è visibile dalla pubblica via, come strade, piazze o marciapiedi, in quanto lo spazio pubblico non è soggetto alle stesse limitazioni previste per gli ambienti privati.
Diversamente, qualora il soggetto entri all’interno dell’area di cantiere senza autorizzazione, la condotta potrebbe integrare ipotesi di reato previste dall’Codice Penale, come l’invasione di terreni o edifici disciplinata dall’articolo 633, oltre a possibili violazioni delle norme in materia di sicurezza dei cantieri, che tutelano l’incolumità dei lavoratori e delle persone presenti nei luoghi di lavoro.
Accanto al tema della libertà di informazione emerge poi quello della tutela dei dati personali e dell’immagine dei lavoratori presenti nel cantiere. In questo ambito trova applicazione il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che riconosce l’immagine di una persona come dato personale quando consente l’identificazione del soggetto.
Ne consegue che la fotografia del cantiere in quanto tale è lecita, ma la pubblicazione di immagini che ritraggano in modo riconoscibile i lavoratori potrebbe richiedere il consenso degli interessati, salvo i casi in cui la diffusione sia giustificata da un evidente interesse pubblico o rientri nell’esercizio del diritto di cronaca. In ogni caso, anche nell’ambito dell’attività giornalistica o di informazione civica, resta fermo il principio di proporzionalità, secondo il quale l’immagine della persona non deve costituire l’elemento principale della rappresentazione quando non vi sia una specifica rilevanza informativa. Negli ultimi anni non sono mancati casi in cui alcune istituzioni locali hanno tentato di introdurre divieti o limitazioni alla possibilità di fotografare cantieri pubblici, spesso motivati da esigenze di sicurezza o dal timore di polemiche politiche legate allo stato di avanzamento dei lavori.
Tuttavia, tali restrizioni risultano frequentemente oggetto di contestazione sotto il profilo giuridico, soprattutto quando il cantiere è pienamente visibile dalla strada e non sussistono concrete ragioni di sicurezza pubblica tali da giustificare limitazioni alla libertà di informazione.
In questo contesto si inserisce anche il più ampio principio di trasparenza amministrativa e di controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione, strettamente connesso al principio di buon andamento e imparzialità sancito dall’articolo 97 della Costituzione. La documentazione fotografica delle opere pubbliche, infatti, può contribuire alla conoscenza dello stato dei lavori, alla verifica dell’utilizzo delle risorse pubbliche e, in alcuni casi, anche alla individuazione di eventuali criticità.
Ciò non significa, tuttavia, che l’attività fotografica possa essere svolta senza limiti: resta sempre necessario evitare comportamenti che possano intralciare le attività lavorative, compromettere la sicurezza del cantiere o violare la riservatezza delle persone coinvolte.
In conclusione, nel quadro dell’ordinamento italiano, fotografare un cantiere di un’opera pubblica da un luogo pubblico deve ritenersi lecito, purché l’attività venga esercitata nel rispetto delle norme sulla privacy, delle disposizioni penali relative all’accesso a proprietà private e dei principi che regolano l’esercizio del diritto di cronaca.
In tale prospettiva, la fotografia può rappresentare non soltanto uno strumento di informazione, ma anche un mezzo attraverso il quale si realizza una forma di partecipazione civica e di controllo democratico sull’attività della pubblica amministrazione.

