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Agevolazioni prima casa dei coniugi: servono le dichiarazioni di entrambi

In caso di acquisto di un’abitazione da parte di soggetti coniugati, l’agevolazione sulla “prima casa” può essere concessa per l’intero acquisto solo se le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima allegata al testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, sono rese da entrambi i coniugi.

Qualora le dichiarazioni siano rese solo dal coniuge intervenuto in atto, la quota di spettanza dell’altro coniuge non potrà essere agevolata.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2476 del 5 febbraio 2026.

Prima di esaminare nel merito la vicenda processuale occorre premettere che la norma sopra indicata subordina il beneficio fiscale legato all’acquisto della “prima casa”, e che si concretizza nel pagamento dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% in luogo dell’aliquota del 9%, al ricorrere di determinati requisiti, alcuni di natura oggettiva, altri di natura soggettiva (in caso di acquisto soggetto ad Iva, si applica l’aliquota del 4% in luogo di quella del 10%).

In particolare, in linea generale, il beneficio spetta se:

  • l’immobile acquistato si trova nel comune in cui l’acquirente è residente o trasferisce la sua residenza entro 18 mesi dall’acquisto
  • l’acquirente non è titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione, su altre abitazioni situate nello stesso Comune, in proprietà esclusiva o in comunione con il coniuge
  • l’acquirente non è titolare, anche pro quota, di altri diritti su abitazioni situate sull’intero territorio nazionale ed acquistate con le agevolazioni “prima casa”. Se quest’ultimo requisito non è sussistente, il contribuente può comunque avvalersi delle agevolazioni, ma, nell’atto di acquisto della nuova abitazione, deve obbligarsi ad alienare, entro due anni, l’abitazione già posseduta.

In sede di registrazione dell’atto di acquisto, in presenza della richiesta formulata dall’acquirente, l’agevolazione viene concessa. Successivamente l’Ufficio verifica nel merito la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese dall’acquirente.

Nel caso di specie, in sede di atto notarile era intervenuto solo uno dei due coniugi, il quale, in regime di comunione legale dei beni aveva acquistato l’intera proprietà di un appartamento, con richiesta di agevolazione “prima casa” per l’intero bene.

Successivamente l’Ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto ha riconosciuto l’agevolazione solo relativamente alla quota di metà del bene, negando le agevolazioni relativamente alla quota del coniuge non intervenuto materialmente in atto.

In primo grado la Ctp di Siracusa ha condiviso l’operato dell’Ufficio, mentre, in sede di appello, la CTR della Sicilia ha accolto le osservazioni del contribuente ritenendo che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti “prima casa” poteva essere resa dal coniuge intervenuto in atto anche per conto e nell’interesse del coniuge non intervenuto.

L’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso in Cassazione, anche sulla scorta di un orientamento di legittimità alquanto consolidato.

I giudici della Cassazione hanno evidenziato che si tratta di una questione già esaminata e, dando continuità a quanto già deciso in occasione di alcuni precedenti, hanno affermato che “In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd “prima casa” da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all’art. 1, nota II bis lett. B) e c) della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 deve essere resa da entrambi i coniugi, anche da quello non intervenuto nell’atto.

Sono state richiamate, sul punto, le precedenti decisioni n. 14326/2018, n. 26703/2024.

Occorre precisare che la necessità dell’intervento di entrambi i coniugi, ai fini della spettanza dell’agevolazione sull’intero immobile acquistato, era già stata sostenuta dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 38/2005.

In tale occasione si era affermato che, mentre ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi, in regime di comunione legale dei beni, intervengano nell’atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne la comproprietà, in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege, ai fini fiscali “…per ottenere l’agevolazione c.d. “prima casa” sull’intero immobile trasferito viene espressamente previsto che entrambi i coniugi devono rendere le dichiarazioni previste alla lettera b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novita’ nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis del Testo Unico Registro.”

I giudici, consolidando l’orientamento già affermato, hanno condiviso l’operato dell’Ufficio, riconoscendo l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” limitatamente alla quota di spettanza del coniuge intervenuto personalmente in atto.

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