Roma – Una disciplina più organica, criteri più chiari e un sistema pensato per distinguere con precisione tra attività commerciali e non commerciali: è questa la direzione della riforma della fiscalità del Terzo settore, che entra nella sua fase più concreta.
Il nuovo impianto normativo, legato al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), punta a superare la frammentazione che per anni ha caratterizzato il regime fiscale degli enti non profit. In passato, infatti, convivevano regole diverse per associazioni, Onlus e altre realtà, generando incertezza applicativa.
Al centro della riforma c’è un principio chiave: stabilire quando un’attività svolta dagli enti del Terzo settore debba essere considerata commerciale e quando invece rientri nella sfera non commerciale. Da questa distinzione dipende infatti il trattamento fiscale applicabile.
Secondo la normativa, gli enti possono svolgere attività di interesse generale – tipicamente senza scopo di lucro – ma anche attività “diverse”, purché secondarie e strumentali. La natura fiscale dell’ente non dipende tanto dal tipo di attività, quanto dalla loro prevalenza.
Un altro obiettivo fondamentale della riforma è l’armonizzazione del sistema: il legislatore ha voluto costruire un quadro unitario, capace di garantire maggiore certezza giuridica e semplificazione per gli operatori del settore.
Il processo di revisione si inserisce in un percorso più ampio che mira a valorizzare il ruolo sociale ed economico degli enti non profit, riconoscendone l’impatto nelle attività di interesse generale, dalla solidarietà alla tutela del patrimonio culturale e ambientale.
Con l’entrata in vigore delle nuove regole fiscali a partire dal 2026, il sistema si avvia dunque verso una piena attuazione della riforma, dopo anni di regime transitorio.
Resta ora la sfida dell’applicazione concreta: sarà sul piano operativo che si misurerà l’efficacia delle nuove norme e la loro capacità di semplificare davvero la vita degli enti del Terzo settore.

