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Istigazione alla morosità condominiale: profili di responsabilità civile e penale

ROMA – Nel contesto della gestione condominiale, l’invito o la pressione esercitata nei confronti degli altri partecipanti affinché sospendano il pagamento delle spese comuni rappresenta una condotta giuridicamente rilevante, suscettibile di integrare diverse forme di responsabilità, sia sul piano civile sia, in determinate circostanze, su quello penale.

La condotta può essere ricondotta a figure di reato più ampie. In dottrina si è osservato che la sollecitazione sistematica alla violazione di obblighi giuridici – quale quello di contribuzione alle spese comuni previsto dall’art. 1118 c.c. – può, in presenza di un concreto pericolo di diffusione dell’inadempimento, avvicinarsi alla fattispecie di istigazione a delinquere ex art. 414 c.p., soprattutto laddove l’invito sia rivolto a una pluralità indeterminata di soggetti e sia idoneo a determinare comportamenti illeciti collettivi.

La giurisprudenza penale, ha chiarito che ai fini della configurabilità dell’istigazione a delinquere è necessario che l’istigazione sia concreta, idonea e non meramente astratta (tra le altre, Cass. pen., sez. I, 7 maggio 2014, n. 19158). Tale principio, trasposto in ambito condominiale, induce a ritenere penalmente rilevanti solo le condotte caratterizzate da effettiva capacità di incidere sui comportamenti dei destinatari.

Più frequente, e giuridicamente più agevole da configurare, è tuttavia il profilo civilistico. La Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2013, n. 2046 ha ribadito la natura inderogabile dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali, sottolineando come esso discenda direttamente dalla titolarità del diritto sulle parti comuni. Ne consegue che ogni comportamento volto a ostacolare o deviare l’adempimento può assumere rilevanza ai fini della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., ove sia provato il danno e il nesso causale.

Sempre in sede civile, la Suprema Corte ha più volte confermato la legittimità del ricorso al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il recupero delle spese condominiali (ex art. 63 disp. att. c.c.), evidenziando la funzione acceleratoria di tale strumento (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4672). L’amministratore, pertanto, non solo è legittimato, ma è tenuto ad attivarsi tempestivamente contro i morosi.

Sul piano delle conseguenze pratiche, la morosità espone il condomino a procedure esecutive, tra cui il pignoramento dei beni, nonché – nei limiti previsti dalla legge – alla sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, come riconosciuto dalla riforma del condominio (l. n. 220/2012).

Particolarmente delicato è il rapporto con i creditori del condominio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota Cass. civ., Sez. Unite, 8 aprile 2008, n. 9148, hanno chiarito che le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria, ma che i creditori possono agire nei confronti dei singoli condomini in regola con i pagamenti solo dopo aver escusso i morosi. Tale principio, oggi recepito anche dall’art. 63 disp. att. c.c., evidenzia come la morosità diffusa – eventualmente indotta da comportamenti istigatori – possa riverberarsi anche sui condomini virtuosi, con effetti distorsivi sull’equilibrio economico della gestione.

In dottrina si sottolinea, inoltre, come l’istigazione alla morosità possa integrare una forma di abuso del diritto o di interferenza illecita nell’altrui sfera giuridica, specie quando si traduca in un’azione organizzata e reiterata volta a paralizzare il funzionamento dell’ente di gestione.

In conclusione, l’istigazione alla morosità condominiale si configura come una condotta ad elevato rischio giuridico. Essa non solo espone chi la pone in essere a responsabilità risarcitorie – e, nei casi più gravi, a possibili profili penali – ma produce effetti pregiudizievoli a catena sull’intera collettività condominiale, incidendo sulla regolarità dei pagamenti, sulla continuità dei servizi e sulla stabilità finanziaria dell’ente.

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