La Corte di cassazione, con la sentenza 7529 del 25 febbraio 2026, ha stabilito che l’amministratore di una società risponde del reato omissivo quale diretto destinatario degli obblighi di legge anche se prestanome di altri soggetti, amministratori di fatto. Nell’ipotesi di omesso versamento dell’Iva, ex articolo 10-ter Dlgs n. 74/2000, è possibile che sia disposta, nei confronti dell’amministratore, la confisca per equivalente se è impossibile ricorrere alla confisca diretta nei confronti della società.
Il Tribunale di Sassari condannava il rappresentante legale di una Srl, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 10-ter Dlgs 74/2000, per aver omesso di versare l’Iva dovuta per un determinato anno di imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo e disponeva la confisca per equivalente nei confronti dell’imputato fino alla concorrenza del valore dell’imposta evasa. Il deliberato veniva confermato dalla Corte d’appello di Cagliari.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando che, per motivi di salute, la Srl era amministrata di fatto dal proprio figlio, al quale era stata conferita delega statutaria, comprendente tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con conseguente carenza nell’imputato dell’elemento psicologico del reato. Inoltre, continuava il ricorrente, il decreto di sequestro preventivo aveva aggravato la crisi di liquidità della società, che aveva investito nel settore dell’abbigliamento, per cui detta crisi escludeva la sussistenza del dolo, tenendo anche conto che, per scelta imprenditoriale, erano stati pagati, invece dell’Iva dovuta, gli stipendi e altri debiti per proseguire nell’impresa.
Infine, l’imputato lamentava che, avendo fornito piena prova della concreta esistenza di beni immobili in capo alla Srl, non era possibile confiscare i beni immobili personali dello stesso imputato.
La pronuncia di legittimità
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, premette che l’orientamento consolidato di legittimità dispone che l’amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia un mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Cassazione, sentenze n. 46834/2023 e n. 42897/2018).
Con riferimento agli obblighi dichiarativi, inoltre, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente di cui non ha l’effettiva gestione, non risponde ex articolo 40, secondo comma codice penale, per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o Iva di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto (cfr Cassazione, sentenza n. 20050/2022).
La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell’ente, in sostanza, non deriva dall’applicazione dell’articolo 40 menzionato (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell’obbligo che grava direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione (articolo 5 Dlgs n. 74/2000), selezionandone l’autore e qualificando il reato stesso come a “soggettività ristretta”, che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione.
Venendo al caso in esame, la suprema Corte evidenzia come l’assunzione della carica di amministratore di diritto da parte dell’imputato aveva comportato l’accettazione del rischio relativo alla commissione di reati da parte dell’amministratore di fatto, sottolineando, peraltro, che la scelta di nominare il ricorrente come legale rappresentante era stata il frutto di una consapevole scelta di spostare su di lui (data l’età avanzata) le prevedibili conseguenze nefaste di una politica aziendale che, in conseguenza di condizioni critiche dal punto di vista finanziario, aveva privilegiato il pagamento di altri capitoli di spesa a discapito del pagamento delle imposte.
Del resto – osservano i giudici di legittimità – l’intervenuto sequestro per equivalente dei propri beni avrebbe dovuto indurre il ricorrente a prendere in mano la guida della società e, se dal caso, a chiedere una rateazione del debito o, comunque, ad adoperarsi per estinguerlo, mentre la totale abdicazione ai doveri inerenti alla propria carica aveva comportato evidentemente l’accettazione del rischio, a titolo di dolo eventuale, degli eventi tipici del reato e delle relative conseguenze. Tra l’altro, conclude la Corte, ai fini dell’esenzione da responsabilità dell’amministratore di diritto, non è sufficiente né la posizione di amministratore di fatto ai vertici dell’azienda né eventuali deleghe da parte dell’amministratore di diritto (cfr Cassazione, sentenza n. 14432/2013).
Crisi di liquidità e omesso versamento dell’Iva
I supremi giudici continuano ricordando che, secondo la giurisprudenza di nomofilachia che si è pronunciata in tema di reato di omesso versamento dell’Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all’imputato della crisi economica che ha investito l’impresa e non siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (cfr Cassazione, sentenza n. 23796/2019). L’omesso versamento dell’Iva dipeso dal mancato incasso per inadempimento dei propri clienti, del resto, non esclude la sussistenza del dolo generico richiesto dall’articolo 10-ter Dlgs n. 74/2000, atteso che l’obbligo del versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa (cfr, in tal senso, Cassazione, sentenza n. 33430/2023). Peraltro, anche in conseguenza della riscossione delle somme e dell’obbligo di accantonamento, la scelta di non pagare l’imposta dovuta prova il dolo, soprattutto quando risulti che si siano pagati altri debiti o che le somme, che avrebbero dovuto essere accantonate, siano state impiegate in altro (cfr Cassazione, sentenze nn. 43599/2015, 30677/2021 e 12906/2018).
Confisca per equivalente al legale rappresentante
Infine, la Cassazione osserva che, nel caso in esame, il reato era stato commesso da una persona fisica che aveva agito in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica (la Srl) e il reato di previsto dall’ articolo 10-ter Dlgs 74/2000 non rientra nel novero di quelli che, ai sensi della legge n. 231/2001, consentono l’adozione della confisca per equivalente nei confronti dell’ente (cfr Cassazione, sentenza n. 30534/2025). Pertanto, è necessario attenersi, nel caso in esame, ai più autorevoli precedenti di legittimità, che hanno già avuto occasione di chiarire che può essere disposta nei confronti dell’imputato la confisca per equivalente, ma soltanto nel caso di impossibilità di ricorrere a quella in via diretta nei confronti della società, essendo stato escluso che quest’ultima fosse uno schermo fittizio attraverso il quale la persona fisica aveva agito come effettiva titolare dei beni (circostanza quest’ultima che avrebbe consentito la confisca per equivalente anche nei confronti della società) (cfr Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 10561/2014).
Ebbene, nel caso specifico, i giudici di merito avevano dato atto della preventiva indagine sull’impossibilità di procedere al sequestro diretto del profitto dell’illecito tributario nei confronti della persona giuridica, non essendo stati individuati beni della società direttamente riconducibili all’attività illecita, per cui era stato legittimamente operato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sui beni dell’imputato ed era stata correttamente ordinata la confisca per equivalente di detti beni sino alla concorrenza dell’importo dell’imposta evasa.

