Difetto di giurisdizione tributaria, la Cassazione ribadisce: può essere rilevato anche d’ufficio
ROMA – Importante chiarimento della Corte di Cassazione in materia tributaria: il difetto di giurisdizione del giudice tributario può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Un principio che rafforza la specificità del contenzioso fiscale rispetto agli altri ambiti della giustizia italiana.
La recente pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza già tracciata dalle Sezioni Unite e conferma il ruolo centrale della giurisdizione tributaria nelle controversie che riguardano tributi, cartelle, accertamenti e pretese fiscali avanzate dall’amministrazione finanziaria.
Secondo la Cassazione, infatti, la questione della giurisdizione non resta vincolata al cosiddetto “giudicato implicito”, ma può essere sollevata autonomamente anche nel corso del procedimento, quando emerga che la controversia dovrebbe essere trattata da un giudice diverso rispetto a quello inizialmente adito.
La normativa sul processo tributario attribuisce alle Corti di giustizia tributaria competenza generale sulle controversie aventi natura fiscale, con poche eccezioni legate principalmente agli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla cartella di pagamento.
La giurisprudenza ha più volte sottolineato come il criterio fondamentale per individuare la giurisdizione corretta sia la natura tributaria del rapporto giuridico oggetto della controversia. Proprio per questo, i giudici possono intervenire anche autonomamente per dichiarare il difetto di giurisdizione, garantendo il corretto riparto delle competenze tra giudice tributario, ordinario e amministrativo.

