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Bonus facciate e benefici fiscali: ok solo con lavori iniziati nel 2021

La suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, ha stabilito che, ai fini del beneficio fiscale del “bonus facciate” del 90%, previsto dall’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019, non è sufficiente aver sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2021, ma è necessario che le opere siano effettivamente iniziate, al fine del rilascio dell’attestazione prevista dall’articolo 121, comma 1-ter del Dl 34/2020 per le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura.

La vicenda processuale
Il Gip del Tribunale di Trapani applicava a un indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche o imprese per la durata di dodici mesi in ordine a una serie di reati, tra cui truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 640-bis del codice penale. Il Tribunale di Palermo, poi, adito dall’indagato in sede di gravame, riduceva la durata della misura interdittiva.

All’indagato, in sintesi, veniva contestato di avere, quale titolare di una società e in concorso col professionista con lui coindagato, dichiarato falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere allo “sconto in fattura” con cessione del credito d’imposta per il bonus facciate (relativo ai lavori a lui commissionati da due condomìni), che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021, circostanza rilevante ai fini del beneficio fiscale e risultata non vera, di aver emesso nei confronti dei suddetti condomìni committenti le fatture relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi l’evasione di imposta e di aver impiegato il credito d’imposta fraudolentemente ottenuto con le modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione, contestando, per vero, il solo capo dell’ordinanza che aveva riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex articolo 640-bis del codice penale. In particolare, oltre a tentare di smentire alcune circostanze di fatto acclarate dal giudice di merito, il ricorrente contestava l’interpretazione data dal Tribunale palermitano alla normativa di settore, evidenziando che il fatto che lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta si potessero ottenere solo per i lavori almeno avviati, non emergeva affatto dalla legge, ma solo da una circolare dell’Agenzia delle entrate (la numero 16/E/2021, per la precisione); dalla normativa di riferimento, invece, sarebbe emerso che il requisito della attestazione dello stato di avanzamento dei lavori era richiesto unicamente per fruire dello sconto in fattura nell’ambito del superbonus 110% e non per il bonus facciate.

La pronuncia di legittimità
La Corte di cassazione – nel respingere il ricorso – premette che, contrariamente a quanto sosteneva l’indagato, ciò che veniva contestato a quest’ultimo non era di aver frodato i proprietari degli immobili oggetto dei lavori, bensì di aver fraudolentemente ottenuto la possibilità di fruire dello “sconto in fattura” e la cedibilità del credito d’imposta risultante dal cosiddetto bonus facciate mediante la produzione all’Amministrazione finanziaria di documenti (come il visto di conformità) contenenti dichiarazioni ideologicamente false in ordine all’effettivo inizio dei lavori. Le ragioni per le quali i lavori non erano stati avviati nei termini dichiarati (31 dicembre 2021), l’imputabilità di tali ragioni ai committenti, così come il grado di coinvolgimento e di consapevolezza che i condomini e gli amministratori avevano delle condotte illecite volte a ottenere indebitamente il bonus, erano irrilevanti a parere dei togati di nomofilachia in quanto non avrebbero potuto escludere il fatto che l’Amministrazione finanziaria era stata comunque tratta in inganno.

Il contrasto alle frodi in materia di bonus facciate
Infatti, una ragione di doglianza dell’indagato – sulla quale intendiamo focalizzare maggiormente la nostra attenzione – era che la normativa in materia di bonus facciate (a differenza di quella per il cosiddetto superbonus) non richiederebbe che i lavori edilizi fossero già iniziati per fruire dello sconto in fattura con cessione del credito: quindi, a parere del ricorrente, si dimostravano errate le indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/2021 nella parte in cui le stesse prescrivono che, per fruire della suddetta opzione, i lavori devono essere quanto meno avviati e che tale circostanza deve essere attestata nella documentazione (prescritta dalle misure anti-frode introdotte dal Dl 157/2021) da esibire all’Amministrazione.
La suprema Corte, tuttavia, avalla completamente l’interpretazione resa dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria. In questo senso, il Dl 157/2021 (modificando l’articolo 121 del Dl 34/2020 mediante l’introduzione del comma 1-ter) ha introdotto una normativa di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi (ivi incluso il bonus facciate) prevedendo che, ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e/o della cessione del credito, il contribuente deve presentare sia il  visto di conformità del professionista abilitato (attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione) sia un’asseverazione di un tecnico abilitato in ordine alla congruità delle spese sostenute.

L’articolo 121 del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, nell’introdurre l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi, a sua volta, ha stabilito (comma 1) che i soggetti che sostengono gli interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il comma 1-bis ha precisato, poi, che “l’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Ciò posto, osserva la Cassazione, la norma è chiara nell’affermare che la detrazione fiscale può essere fruita dal contribuente (ossia il committente) cui spetta anche sotto forma di “contributo” (pubblico) che viene anticipato (sotto forma di riduzione del prezzo concordato) “dai fornitori che hanno effettuato gli interventi”. La locuzione “hanno effettuato” non lascia – secondo i giudici di piazza Cavour – dubbio in ordine al fatto che l’opzione per lo sconto in fattura debba e possa riguardare quella parte dei lavori che sono stati già eseguiti; ciò, peraltro, è confermato dal fatto che il comma 1-bis si preoccupa di disciplinare l’uso dell’opzione in relazione ai lavori solo parzialmente effettuati (indicando il numero massimo di stati di avanzamento per i quali si può usare il meccanismo dello sconto e il quantitativo minimo di lavori di ciascuno stato di avanzamento). È, quindi, del tutto logico che nell’interpretazione della successiva disciplina antifrode si sia richiesto che il prescritto visto di conformità debba attestare, tra gli altri requisiti, anche il fatto che i lavori siano quanto meno iniziati.

Nel caso in esame, l’indagato, nel visto di conformità prodotto nel 2022 al fine di ottenere l’accesso all’opzione dello sconto in fattura, si era uniformato alla richiamata circolare, dichiarando, falsamente, che i lavori per i quali veniva chiesto il beneficio fiscale erano stati avviati.

In sostanza, il ricorrente, attestando consapevolmente il falso, aveva comunque tratto in inganno l’Amministrazione finanziaria ottenendo un beneficio che, altrimenti, non avrebbe ottenuto o comunque avrebbe ottenuto con difficoltà molto maggiori: l’indagato avrebbe, in definitiva, dovuto rifiutarsi di attestare qualcosa (l’inizio dei lavori) che la legge, a suo dire, non gli imponeva di attestare, in tal modo però accettando il fatto che l’Amministrazione finanziaria non gli avrebbe concesso lo sconto in fattura né gli avrebbe autorizzato la successiva cedibilità del credito di imposta e, dunque, rischiando di ottenere quanto richiesto solo all’esito di un contenzioso, magari complesso e dall’esito incerto. Rischi ai quali l’indagato – conclude sul punto la Cassazione, nel confermare la sentenza di merito e la responsabilità penale ad esso ascritta – ha evidentemente voluto ovviare optando per la falsa attestazione.

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