ROMA – La trasformazione di un’associazione professionale in una Società tra Professionisti (Stp) non fa perdere ai soci il beneficio della rivalutazione delle quote. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 123 del 15 giugno 2026, fornendo un importante orientamento per commercialisti, avvocati e professionisti che intendono riorganizzare la propria attività senza subire penalizzazioni fiscali.
Il caso esaminato riguarda un’associazione professionale composta da undici dottori commercialisti che ha deliberato la trasformazione in una Stp costituita in forma di società a responsabilità limitata. Alcuni soci avevano nel frattempo deciso di avvalersi della possibilità di rideterminare il valore fiscale delle proprie quote, sfruttando la riapertura dei termini prevista dalla Legge di Bilancio 2025.
Il dubbio riguardava proprio il destino di tale rivalutazione dopo la trasformazione della struttura associativa in società. In particolare, i professionisti chiedevano se il nuovo valore fiscale attribuito alle quote attraverso la perizia giurata e il pagamento dell’imposta sostitutiva del 21% potesse continuare a valere anche sulle partecipazioni ricevute nella nuova Srl.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria è stata positiva. Secondo le Entrate, infatti, la trasformazione da associazione professionale a Società tra Professionisti rientra nel regime di neutralità fiscale introdotto dall’articolo 177-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Ciò significa che l’operazione non genera plusvalenze o minusvalenze immediate e non interrompe la continuità dei valori fiscali esistenti.
In pratica, le quote ricevute nella nuova Stp conservano lo stesso costo fiscale delle partecipazioni detenute nell’associazione professionale, compreso l’eventuale valore rivalutato. Il beneficio ottenuto attraverso la rideterminazione del costo non viene quindi azzerato dalla trasformazione societaria ma continua a produrre effetti anche nella nuova configurazione giuridica.
L’Agenzia sottolinea come questo principio sia coerente con la finalità della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2024, che punta a favorire l’aggregazione e la crescita delle realtà professionali eliminando ostacoli fiscali alle operazioni di riorganizzazione.
La continuità dei valori fiscali rappresenta infatti uno degli elementi centrali della nuova disciplina. Non solo beni materiali e immateriali, ma anche le partecipazioni dei soci mantengono il proprio valore fiscale, evitando che il semplice cambio di veste giuridica comporti conseguenze tributarie immediate.
La risposta n. 123 assume quindi particolare rilevanza per il mondo delle professioni, offrendo maggiore certezza a chi intende trasformare uno studio associato in Società tra Professionisti senza rinunciare ai vantaggi fiscali derivanti dalla rivalutazione delle quote.
Un chiarimento che si inserisce nel più ampio percorso di modernizzazione delle attività professionali e che potrebbe incentivare ulteriormente i processi di aggregazione tra professionisti, favorendo strutture più organizzate e competitive sul mercato.

