Importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale dello scioglimento anticipato di un trust. Con la risposta a interpello n. 146 del 16 luglio 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che, quando il trust viene sciolto e i beni ritornano al disponente senza che vi sia un effettivo trasferimento di ricchezza a favore di altri soggetti, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni.
Il caso esaminato riguarda un trust istituito da una contribuente che aveva conferito al trustee alcune partecipazioni societarie. Successivamente, i soggetti coinvolti hanno deciso di sciogliere anticipatamente il trust, con la restituzione delle partecipazioni alla stessa disponente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale operazione non realizza alcun arricchimento patrimoniale a favore di un beneficiario e, di conseguenza, manca il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni.
L’orientamento conferma un principio ormai consolidato anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: il momento fiscalmente rilevante non coincide con la costituzione del trust né con il semplice trasferimento dei beni al trustee, ma con l’eventuale attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari finali, quando si realizza un effettivo e stabile incremento patrimoniale.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che, nel caso specifico, la restituzione delle partecipazioni alla disponente non determina neppure una plusvalenza imponibile ai fini dell’Irpef, poiché l’operazione avviene senza corrispettivo e non produce un realizzo fiscalmente rilevante.
Il chiarimento rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della disciplina fiscale dei trust e offre maggiore certezza ai contribuenti e ai professionisti del settore, ribadendo che il principio cardine dell’imposizione resta quello dell’effettivo trasferimento di ricchezza. Solo quando i beni vengono attribuiti in via definitiva ai beneficiari e si realizza un concreto arricchimento patrimoniale può trovare applicazione l’imposta sulle successioni e donazioni.

