Pensione, i contributi svizzeri fanno scattare il recupero dell’indebito
a cura dell'Avv. Samuele Valente
ROMA – La contribuzione maturata in Svizzera può incidere sulla pensione italiana anche molti anni dopo la sua liquidazione. Lo afferma la Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 589/2026, che ha confermato la legittimità del recupero, da parte dell’INPS, di somme corrisposte in eccesso dopo aver ricostruito la posizione assicurativa di un pensionato che aveva lavorato sia in Italia sia nella Confederazione elvetica. Nello specifico, il caso nasceva dalla domanda di ricostituzione della pensione presentata in base alla convenzione con la Svizzera.

Solo in quella sede l’Istituto ha acquisito la documentazione relativa alla carriera assicurativa estera, dalla quale è emersa una sovrapposizione tra contribuzione italiana e svizzera negli anni 1979-1981. L’attestazione delle autorità elvetiche evidenziava infatti undici e dodici mesi di contribuzione in Svizzera, incompatibili con il contemporaneo riconoscimento dell’intera contribuzione italiana riferita agli stessi periodi. Da qui la riliquidazione della pensione e il recupero dell’indebito. Secondo la Corte, proprio la provenienza estera dei dati contributivi esclude qualsiasi responsabilità dell’INPS nella liquidazione originaria. L’obbligo di verifica annuale previsto dall’art. 13 della legge n. 412/1991 riguarda infatti i redditi dei pensionati e non la ricostruzione delle carriere assicurative estere. Se i dati sulla contribuzione svizzera non erano conosciuti né conoscibili, non può parlarsi di errore imputabile all’Istituto e, quindi, non trova applicazione la sanatoria dell’indebito. Resta invece applicabile il termine ordinario decennale per il recupero delle somme, esercitabile anche nei confronti degli eredi.

