Vendita annullata di comune accordo: niente rimborso dell’imposta di registro se il contratto è già stato eseguito
ROMA – Annullare una compravendita di comune accordo tra venditore e acquirente non dà automaticamente diritto al rimborso dell’imposta di registro già versata. È il principio ribadito dall’Agenzia delle Entrate in un approfondimento pubblicato su FiscoOggi, che richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione destinata ad avere effetti pratici per chi acquista o vende un immobile.
Al centro della vicenda vi è il cosiddetto mutuo dissenso, ossia l’accordo con cui le parti decidono di sciogliere consensualmente un precedente contratto di compravendita. Secondo la Suprema Corte, quando il contratto originario ha già prodotto i propri effetti – ad esempio con il trasferimento della proprietà dell’immobile – il successivo accordo non elimina retroattivamente l’operazione iniziale, ma costituisce un nuovo negozio giuridico con effetti propri.
Proprio per questo motivo, l’imposta di registro pagata in occasione della vendita non può essere restituita. La tassazione, infatti, colpisce gli effetti giuridici prodotti dall’atto al momento della sua stipula e della sua esecuzione. Se il trasferimento della proprietà si è perfezionato, il successivo accordo tra le parti non cancella il presupposto impositivo già realizzatosi.
Diversa è l’ipotesi in cui il contratto venga meno prima di produrre effetti oppure sia dichiarato inefficace nei casi espressamente previsti dalla legge. In tali circostanze la disciplina fiscale può seguire regole differenti, ma il semplice ripensamento delle parti non è sufficiente a far venir meno il tributo già corrisposto.
L’approfondimento di FiscoOggi ricorda quindi come, prima di procedere a un annullamento consensuale di una compravendita, sia opportuno valutare attentamente anche le conseguenze fiscali dell’operazione. Il mutuo dissenso può sciogliere il rapporto tra venditore e acquirente sul piano civilistico, ma non comporta automaticamente il recupero delle imposte versate in occasione dell’atto originario.

