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Pausa pranzo e buoni pasto, il risarcimento può essere esente dall’Irpef

ROMA – Le somme riconosciute dal datore di lavoro al dipendente come risarcimento per la mancata fruizione della pausa pranzo o del relativo servizio sostitutivo non sono soggette a Irpef quando hanno la funzione di risarcire un danno emergente e non quella di sostituire un reddito non percepito.

È il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 156/2026, pubblicata nell’ambito di un caso riguardante lavoratori impegnati in turni continuativi superiori alle sei ore giornaliere.

La questione nasce da numerose sentenze conseguenti ad azioni promosse da dipendenti che avevano chiesto il risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di usufruire del servizio mensa o del relativo servizio sostitutivo.

Nella quasi totalità dei casi esaminati, secondo quanto rappresentato nell’istanza, i giudici avevano riconosciuto il diritto alla mensa identificandolo con quello alla pausa pranzo spettante ai lavoratori impiegati oltre il limite delle sei ore.

Da qui il problema fiscale: le somme successivamente corrisposte ai dipendenti devono essere considerate reddito e quindi tassate oppure costituiscono un semplice risarcimento non soggetto a Irpef?

La differenza tra danno emergente e lucro cessante

Il punto centrale del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è la distinzione tra danno emergente e lucro cessante.

In base all’articolo 6, comma 2, del Tuir, le somme ricevute in sostituzione di redditi e le indennità ottenute come risarcimento per la perdita di redditi assumono fiscalmente la stessa natura dei redditi che sostituiscono.

In termini più semplici, se un lavoratore riceve un risarcimento perché ha perso un guadagno che avrebbe dovuto percepire, quella somma costituisce lucro cessante e assume rilevanza ai fini fiscali.

Se invece il pagamento serve esclusivamente a compensare una perdita effettivamente subita e a reintegrare il patrimonio del lavoratore, si configura il cosiddetto danno emergente.

In quest’ultimo caso non esiste un reddito sostituito e viene quindi meno il presupposto per assoggettare la somma a tassazione.

È questa distinzione, e non semplicemente la denominazione attribuita al pagamento, a determinare il trattamento fiscale.

Il buono pasto utilizzato soltanto per calcolare il danno

Un elemento particolarmente significativo della vicenda riguarda proprio i buoni pasto.

Nei giudizi promossi dai dipendenti non era stata richiesta la monetizzazione del pasto, peraltro preclusa dal contratto collettivo richiamato nel caso esaminato, ma il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa mensa durante turni superiori alle sei ore.

Il valore del buono pasto è stato quindi utilizzato soltanto come parametro economico per quantificare equitativamente il danno subito.

Una differenza sostanziale ai fini fiscali.

La stessa giurisprudenza richiamata nell’istanza evidenzia inoltre come il diritto al buono pasto non abbia natura retributiva, ma rappresenti un’erogazione di carattere assistenziale finalizzata a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del lavoratore.

Le somme non concorrono al reddito imponibile

Sulla base di questi elementi, l’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto che le somme riconosciute a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia non assumano rilevanza reddituale quando sono qualificabili come ristoro di un danno emergente.

Analogo principio riguarda le somme riconosciute per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, nelle circostanze descritte nell’istanza.

Il motivo è che questi importi non servono a sostituire una retribuzione che il dipendente avrebbe dovuto percepire, ma a risarcire il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo.

Di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore.

Quando invece il risarcimento deve essere tassato

Il chiarimento non introduce però un’esenzione generalizzata per qualsiasi somma definita “risarcimento”.

Se l’indennizzo ha la funzione di compensare redditi di lavoro non percepiti oppure mancati guadagni presenti o futuri, si ricade nel lucro cessante.

In questo caso la somma sostituisce sostanzialmente un reddito e deve pertanto essere ricompresa nel reddito complessivo del beneficiario e assoggettata alla relativa tassazione.

È quindi necessario verificare di volta in volta la reale natura del pagamento e ciò che la somma è destinata a risarcire.

E gli interessi?

L’Agenzia affronta anche la questione delle somme accessorie riconosciute insieme al risarcimento.

Il principio richiamato dall’articolo 6, comma 2, del Tuir stabilisce che gli interessi seguono fiscalmente la categoria reddituale del credito dal quale derivano.

Anche sotto questo profilo, quindi, diventa determinante stabilire la natura della somma principale.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate assume particolare interesse perché fissa un confine preciso: non tutto ciò che un dipendente riceve dal proprio datore di lavoro costituisce automaticamente reddito imponibile.

Quando il pagamento non sostituisce una retribuzione o un guadagno perduto, ma serve esclusivamente a ristorare un danno effettivamente subito, può mancare il presupposto stesso dell’imposizione fiscale.

Nel caso della mancata pausa pranzo e del servizio mensa esaminato nella risposta n. 156/2026, proprio la natura risarcitoria delle somme ha portato l’Agenzia a escluderne la rilevanza reddituale.

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