ROMA – Importante chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale delle pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti nel nostro Paese. Con la risposta all’interpello n. 164 del 24 agosto 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che la quota di pensione di sicurezza sociale certificata come esente in Germania non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef in Italia.
Il principio riguarda, in particolare, il caso di un cittadino italiano oggi residente fiscalmente in Italia, ma che in precedenza aveva risieduto e lavorato in Germania, versando in quel Paese i contributi obbligatori che hanno dato origine al trattamento pensionistico. Il competente ufficio fiscale tedesco di Neubrandenburg aveva certificato quale parte della pensione fosse esente secondo la normativa della Germania.
In linea generale, chi è fiscalmente residente in Italia è assoggettato all’Irpef sui redditi ovunque prodotti e le pensioni rientrano tra i redditi imponibili. Nel caso delle pensioni provenienti dall’estero, però, occorre tenere conto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, che prevalgono sulle disposizioni interne quando stabiliscono regole specifiche.
Per i rapporti tra Italia e Germania assume quindi rilievo la Convenzione contro le doppie imposizioni e, soprattutto, il relativo Protocollo aggiuntivo. Per le pensioni di sicurezza sociale percepite da cittadini italiani residenti in Italia che siano stati precedentemente residenti fiscalmente in Germania, l’Italia può applicare l’imposta soltanto sulla parte che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
La disciplina è stata ulteriormente chiarita dall’accordo amichevole raggiunto tra Italia e Germania il 15 e 17 novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025. L’intesa stabilisce che queste pensioni sono imponibili esclusivamente in Italia, ma limitatamente all’ammontare che risulterebbe tassabile in Germania secondo la normativa fiscale tedesca.
Per rendere concretamente applicabile il meccanismo, l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg rilascia agli interessati una specifica certificazione che indica la quota della pensione considerata esente in Germania. È proprio tale documento a consentire al contribuente di individuare l’importo che deve essere escluso dalla base imponibile italiana.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi accolto la soluzione prospettata dal contribuente: non deve essere dichiarato come imponibile l’intero trattamento pensionistico tedesco, ma soltanto la quota che sarebbe assoggettata a tassazione in Germania. La parte formalmente certificata come esente resta fuori anche dall’Irpef italiana.
Il chiarimento può interessare numerosi pensionati italiani che hanno trascorso parte della propria vita lavorativa in Germania, ma è importante sottolineare che non introduce un’esenzione generalizzata per tutte le pensioni estere. La disciplina riguarda la specifica fattispecie prevista dalla Convenzione Italia-Germania e, in particolare, i cittadini italiani residenti in Italia che prima del trasferimento siano stati fiscalmente residenti in Germania.

