Roma – La forma utilizzata dalle parti non è sufficiente a determinare il trattamento fiscale di un’operazione: se un contratto formalmente qualificato come affitto d’azienda realizza, nella sostanza, gli effetti di una vera e propria cessione, l’Amministrazione finanziaria può riqualificarlo e applicare le conseguenze tributarie previste per il trasferimento d’azienda. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23047 del 10 luglio 2026, richiamata da FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.
La pronuncia riguarda una controversia nata dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’operazione presentata formalmente come affitto d’azienda. Secondo il Fisco, tuttavia, l’assetto complessivo dell’operazione evidenziava caratteristiche tali da configurare una vera cessione d’azienda, con effetti diretti anche sul trattamento dell’Iva.
Il punto centrale riguarda infatti la prevalenza della sostanza economica sulla denominazione scelta dalle parti. Per stabilire se ci si trovi realmente davanti a un affitto oppure a una cessione occorre valutare concretamente gli effetti dell’accordo, il trasferimento dei beni e dell’organizzazione aziendale e la reale possibilità per il soggetto subentrante di disporre stabilmente del complesso produttivo.
La distinzione è particolarmente rilevante sotto il profilo tributario. La cessione d’azienda è un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, mentre il trattamento dell’affitto d’azienda segue regole differenti. Di conseguenza, qualora l’operazione venga riqualificata come cessione, può venir meno anche il diritto alla detrazione dell’Iva eventualmente applicata sui beni trasferiti. È proprio questo uno degli effetti messi in evidenza dalla decisione della Suprema Corte.
La Cassazione conferma quindi che non basta attribuire a un contratto il nome di “affitto d’azienda” per ottenere automaticamente il relativo regime fiscale. L’Amministrazione può verificare la concreta funzione economica dell’accordo e, quando emerga che il trasferimento determina nella sostanza il passaggio dell’azienda, procedere alla sua riqualificazione.
La decisione assume particolare interesse per imprese e professionisti impegnati nelle operazioni straordinarie, perché richiama alla necessità di valutare non soltanto la costruzione formale dei contratti, ma anche gli effetti economici realmente prodotti. Un principio che, sul piano fiscale, può incidere in maniera significativa sul regime Iva e sulla possibilità di portare in detrazione l’imposta.

