L’Assistenza Domiciliare Integrata non può essere negata automaticamente a un paziente che possiede i requisiti clinici per beneficiarne soltanto perché, temporaneamente, non si trova nella propria abitazione di residenza. Il punto centrale è infatti distinguere dove e a quale titolo la persona soggiorna: un conto è il ricovero in una RSA o in una struttura sanitaria o sociosanitaria accreditata, sottoposta a specifici protocolli assistenziali; completamente diverso è il caso di chi viene ospitato in una struttura a carattere esclusivamente alberghiero, oppure temporaneamente nell’abitazione di un familiare o in un altro domicilio.
È una distinzione tutt’altro che formale, perché riguarda direttamente il diritto alla continuità delle cure. L’assistenza domiciliare rientra infatti nei Livelli Essenziali di Assistenza che il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire e il DPCM 12 gennaio 2017 disciplina espressamente le cure domiciliari, prevedendo la valutazione dei bisogni, la presa in carico e, nei casi che lo richiedono, la definizione di un Piano Assistenziale Individuale. Il medico di medicina generale mantiene un ruolo centrale nella responsabilità clinica del percorso assistenziale.
La questione assume particolare rilievo nel caso delle cosiddette case di riposo alberghiere. Non tutte le strutture che ospitano anziani, infatti, sono RSA e non tutte erogano assistenza sanitaria o sociosanitaria. Esistono realtà la cui natura è essenzialmente alberghiera e nelle quali il rapporto con l’ospite riguarda vitto, alloggio, sorveglianza ordinaria, pulizia degli ambienti, socializzazione e convivialità. Sono strutture che possono rappresentare una soluzione importante per persone che non vogliono o non possono rimanere sole, senza che ciò equivalga a un ricovero sanitario.
In questi casi gli ospiti corrispondono generalmente una retta per il servizio di ospitalità e non entrano automaticamente in un regime assistenziale sanitario paragonabile a quello delle strutture residenziali accreditate. La differenza è sostanziale: l’assistenza residenziale sociosanitaria, secondo la stessa definizione istituzionale, comprende interventi sanitari e sociosanitari rivolti a persone non autosufficienti all’interno di specifiche strutture accreditate.
Una casa di riposo con esclusiva funzione alberghiera non dispone necessariamente di medici, infermieri o fisioterapisti del Servizio sanitario nazionale incaricati di eseguire terapie, medicazioni, prelievi o percorsi riabilitativi. Per questo motivo la presenza di una persona in tale struttura non dovrebbe essere confusa con un ricovero in RSA e, soprattutto, non dovrebbe diventare di per sé motivo sufficiente per escludere una richiesta di assistenza domiciliare.
Il medico di medicina generale continua infatti a seguire il proprio assistito. Ciò che cambia, in determinate circostanze, è semplicemente il luogo nel quale il paziente si trova: non più necessariamente l’abitazione corrispondente alla residenza anagrafica, ma un domicilio temporaneo nel quale trascorre un determinato periodo della propria vita.
Lo stesso principio risulta evidente pensando a situazioni molto comuni. Una persona anziana può trasferirsi per alcuni mesi nell’abitazione di una figlia perché dopo un intervento chirurgico non è in grado di vivere da sola. Un altro paziente può trovarsi presso l’abitazione di un parente. Un cittadino potrebbe perfino essere temporaneamente ospitato in una struttura alberghiera perché nella propria casa sono in corso lavori che ne impediscono l’utilizzo. Sarebbe difficilmente comprensibile far discendere da questo semplice cambiamento di indirizzo la perdita automatica di un percorso sanitario domiciliare di cui sussistano tutti i presupposti clinici.
La stessa Regione Abruzzo precisa che chi domicilia per motivi di studio, lavoro o salute in un Comune diverso da quello di residenza può, ricorrendone le condizioni indicate, richiedere l’assistenza sanitaria nel Comune di domicilio rivolgendosi al Distretto sanitario competente. Un principio che conferma come residenza anagrafica e luogo nel quale vengono concretamente assicurate le cure non siano necessariamente concetti sovrapponibili.
Per l’ADI, naturalmente, non esiste un diritto automatico alla singola prestazione soltanto perché viene richiesta. Devono esserci condizioni cliniche e assistenziali che la giustifichino e il percorso passa attraverso gli organismi competenti. In Abruzzo è il medico di medicina generale, o altra struttura sanitaria nei casi previsti, ad attivare il Punto Unico di Accesso; il PUA valuta il tipo di intervento e, quando necessario, coinvolge l’Unità di Valutazione Multidimensionale per la definizione del Piano Assistenziale Individuale.
Ma proprio qui sta il punto: una cosa è valutare se il paziente abbia i requisiti per l’ADI, altra cosa è escluderlo semplicemente perché il suo domicilio temporaneo coincide con una struttura alberghiera per anziani.
La valutazione dovrebbe quindi partire dalla condizione sanitaria della persona, dal suo grado di autonomia, dalla necessità di medicazioni, prelievi, terapie infermieristiche, riabilitazione o altre prestazioni previste dal percorso assistenziale, e dalla concreta natura del luogo nel quale soggiorna.
Il caso tipico può essere quello di una persona appena sottoposta a un intervento importante, ad esempio dopo una frattura del femore, che non sia ancora nelle condizioni di tornare a vivere autonomamente nella propria abitazione. La scelta di trascorrere un periodo in una casa di riposo alberghiera, dove può ricevere vitto, alloggio, sorveglianza e compagnia, non trasforma quella struttura in una RSA e non sostituisce automaticamente l’assistenza sanitaria territoriale eventualmente necessaria.
È proprio in situazioni simili che l’Assistenza Domiciliare Integrata mostra la sua funzione più importante: portare le cure nel luogo in cui si trova concretamente il paziente, quando le sue condizioni rendono appropriato un percorso domiciliare evitando spostamenti, accessi ripetuti agli ambulatori o ricoveri non necessari.
La questione, quindi, non dovrebbe essere affrontata attraverso generalizzazioni. Dietro la parola “struttura” possono esserci realtà giuridicamente e assistenzialmente completamente differenti. Una RSA, una residenza sociosanitaria, una casa di riposo alberghiera e un normale albergo non sono la stessa cosa, così come non lo è l’abitazione di un figlio nella quale un anziano decide temporaneamente di trasferirsi.
Occorre guardare alla sostanza: dove si trova il paziente, quale assistenza riceve già in quel luogo e, soprattutto, quali prestazioni sanitarie gli sono necessarie.
Quando i requisiti clinico-assistenziali per l’ADI sono riconosciuti e il luogo nel quale la persona soggiorna costituisce effettivamente il suo domicilio temporaneo senza essere una struttura sanitaria che già eroga quelle medesime prestazioni, il semplice fatto che quell’indirizzo non coincida con la residenza anagrafica non dovrebbe trasformarsi in una barriera all’accesso alle cure.
È anche questo il significato concreto dell’assistenza territoriale: far sì che sia il servizio sanitario, nei limiti dell’appropriatezza e delle regole previste, a raggiungere il cittadino fragile, e non costringere il cittadino fragile ad adattare la propria vita a una interpretazione puramente formale del concetto di domicilio.

