CARSOLI – In materia di classamento e rendita catastale, quando la determinazione della rendita avviene nell’ambito della procedura Docfa e l’ufficio non contesta gli elementi oggettivi dichiarati dal contribuente, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può ritenersi assolto anche con la sola indicazione dei dati identificativi e della classe attribuita.
Tale principio, già affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, è stato confermato e ulteriormente precisato con l’ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate in una controversia riguardante la rettifica della rendita catastale di un opificio industriale.
La Corte suprema ha chiarito che, nell’ambito della stima diretta applicata agli immobili a destinazione speciale o particolare, la mancata esecuzione del sopralluogo non incide sulla legittimità dell’atto, né comporta carenza motivazionale, purché l’avviso contenga gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la ragione della pretesa.
Il fatto
La vicenda trae origine dalla denuncia di variazione presentata da una società immobiliare per un complesso industriale situato in un comune della provincia di Milano. Con la dichiarazione Docfa del 3 ottobre 2016, la società aveva proposto la categoria D/7 e una rendita di 45.728 euro. L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, determinava invece una rendita di 59.250 euro, motivando la variazione sulla base di una stima sintetica diretta.
L’impresa impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, lamentando la mancanza di sopralluogo e la carenza di motivazione dell’atto. Il primo grado le dava torto, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione dell’Agenzia, che non avrebbe indicato i parametri comparativi e i prontuari di riferimento utilizzati nella stima.
L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione, sostenendo che la rendita era stata determinata correttamente in base ai criteri del decreto ministeriale n. 701/1994 e del regio decreto legge n. 652/1939, i quali consentono di concludere la procedura Docfa senza sopralluogo quando i dati forniti dal contribuente sono sufficienti.
La posizione della Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo infondata la tesi della Commissione tributaria regionale. I giudici di legittimità hanno infatti chiarito che, nei casi di classamento Docfa, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché l’ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Solo quando vengano disattesi gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più articolata.
La Cassazione ha ricordato che per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita va determinata con stima diretta, ai sensi dell’articolo 10 Regio decreto legge n. 652/1939 e dell’articolo 37 del Tuir. Tale stima può avvenire anche senza sopralluogo, che non costituisce un diritto del contribuente né una condizione di validità dell’atto, ma solo un mezzo istruttorio eventuale.
Nel caso esaminato, l’Agenzia aveva seguito il procedimento di stima basato sul costo di costruzione, utilizzando i prezzari del biennio 1988-1989 e i prontuari di settore diffusi presso gli ordini professionali. Secondo la Corte, questo approccio rispetta la normativa catastale e i criteri indicati dalle circolari emanate dall’ex agenzia del Territorio n. 14/2007 e n. 6/2012, che hanno chiarito come la rendita per immobili a destinazione speciale possa essere calcolata con il metodo del costo a nuovo ridotto in funzione della vetustà e dell’obsolescenza.
Richiamando precedenti conformi (Cassazione, nn. 31809/2018, 17016/2020, 3104/2021, 9127/2024 e 151/2025), la Corte ha riaffermato che, quando la diversa rendita deriva da una valutazione tecnica e non da un diverso accertamento di fatto, l’avviso è sufficientemente motivato anche se privo di dettagli comparativi o di riferimento a specifici immobili analoghi.
Nel caso specifico, la rendita maggiore era frutto di una rivalutazione estimativa basata sugli stessi dati forniti dalla società nella propria dichiarazione, senza contestazioni circa lo stato dei luoghi. La contribuente era dunque in grado di comprendere immediatamente i presupposti e le ragioni della rettifica.
L’ordinanza in commento non si limita a confermare un orientamento giurisprudenziale volto a ritenere che nella procedura Docfa la motivazione dell’avviso di accertamento catastale non deve essere analitica, purché l’amministrazione si limiti a una diversa stima tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma ne amplia la portata, chiarendo che la stima diretta “per costo di ricostruzione” può legittimamente fondare l’avviso anche in assenza di comparativi di mercato e senza sopralluogo.