ROMA – Con l’ordinanza n. 31870/2025, la Corte di cassazione ha affrontato il tema della decorrenza degli interessi nei rimborsi Iva, soffermandosi, in particolare, sugli effetti del ritardo nella produzione della documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972. Gli interessi in favore del contribuente iniziano a decorrere dalla data di effettiva consegna di tutti i documenti ritenuti necessari al rimborso.
La vicenda
La controversia trae origine dal diniego, da parte dell’Agenzia delle entrate, della corresponsione degli interessi su un rilevante credito Iva (di circa 85 milioni di euro) maturato da una società operante nel settore siderurgico e successivamente ceduto ad una banca. L’istanza di rimborso, presentata nel luglio 2021, era stata accolta dall’ufficio per quanto riguarda il capitale, ma non per la quota di interessi, pari a oltre 431mila euro, ritenuta non dovuta a causa della tardiva integrazione documentale.
In primo grado, i giudici tributari avevano accolto il ricorso delle contribuenti (banca cessionaria e società cedente), ritenendo che la documentazione fosse stata sostanzialmente prodotta nei termini. Di diverso avviso, invece, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva evidenziato come la richiesta dell’ufficio del 17 agosto 2021 fosse stata evasa solo parzialmente il 1° settembre 2021, poiché la società aveva trasmesso per errore fatture riferite all’anno d’imposta 2020 anziché a quello oggetto di rimborso. Le fatture corrette, relative al 2021, erano state inviate soltanto a seguito di una nuova richiesta di integrazione, il 15 novembre 2021. Successivamente, l’ufficio aveva erogato il rimborso, facendo tuttavia decorrere gli interessi dal giorno successivo alla consegna dei documenti mancanti, ossia dal 16 novembre 2021.
I contribuenti hanno impugnato la decisione di secondo grado con ricorso per cassazione, sostenendo che gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla consegna della documentazione principale, e non dalla successiva integrazione.
La posizione della Cassazione
Investita della questione, la suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso proposto dalla società e dalla banca cessionaria, ritenendo infondati tutti i motivi dedotti. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in materia di rimborso Iva, la norma riconosce all’Amministrazione finanziaria un termine “ragionevole” di novanta giorni per l’esame della domanda, termine durante il quale non maturano interessi. Il periodo di novanta giorni è sospeso, con conseguente non decorrenza degli interessi, quando l’esibizione documentale non viene effettuata entro quindici giorni dalla notifica della richiesta di documentazione, indipendentemente dal momento in cui l’integrazione è stata richiesta.
Secondo la Corte, la produzione incompleta della documentazione equivale, ai fini dell’articolo 38-bis del Dpr n. 633 del 1972, ad una mancata evasione della richiesta dell’ufficio. Ne consegue che la sospensione del decorso degli interessi opera fino alla data di effettiva consegna di tutti i documenti ritenuti necessari.
Particolare rilievo assume, inoltre, il chiarimento fornito dai giudici in ordine alla legittimità delle richieste documentali dell’Amministrazione. La Cassazione ha affermato che tali richieste non sono sindacabili dal giudice di merito, salvo che risultino manifestamente pretestuose o dilatorie. Nel caso esaminato, la richiesta di ulteriori fatture è stata ritenuta pienamente giustificata in ragione dell’elevato ammontare del credito richiesto e della necessità di una verifica puntuale dei presupposti del rimborso.
Conclusioni
La pronuncia conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità. In tema di rimborsi Iva, la tempestiva e completa collaborazione del contribuente costituisce un presupposto essenziale non solo per l’erogazione del rimborso, ma anche per la maturazione degli interessi, la cui decorrenza resta subordinata alla piena disponibilità, da parte dell’ufficio, di tutta la documentazione richiesta.