Fideiussioni citate nelle sentenze, la Cassazione: imposta di registro autonoma dello 0,5%

ROMA – La fideiussione richiamata all’interno di una sentenza o di un decreto ingiuntivo deve essere tassata autonomamente ai fini dell’imposta di registro. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1789 del 26 gennaio 2026, chiarendo un principio rilevante per banche, imprese e operatori del credito.

Secondo i giudici di legittimità, anche quando una fideiussione è semplicemente “enunciata” all’interno di un provvedimento giudiziario, mantiene una propria autonomia fiscale e deve quindi essere assoggettata all’imposta di registro proporzionale dello 0,5%, prevista dall’articolo 6 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986.

L’unica eccezione riguarda i casi in cui l’operazione finanziaria sottostante sia stata assoggettata all’imposta sostitutiva sui mutui: in tale circostanza opera l’effetto sostitutivo che impedisce l’applicazione dell’imposta di registro sulla fideiussione.

Autonomia fiscale rispetto al rapporto principale

La Cassazione ha ribadito che la natura accessoria della fideiussione nel diritto civile non produce gli stessi effetti sul piano tributario. Nel sistema dell’imposta di registro, infatti, ogni atto o negozio giuridico presentato alla registrazione viene considerato autonomamente.

Di conseguenza, la fideiussione rappresenta una propria manifestazione di capacità contributiva e non può essere automaticamente assoggettata al regime fiscale dell’atto che la richiama, come una sentenza o un decreto ingiuntivo.

Questo principio comporta anche che l’eventuale assoggettamento a Iva dell’atto principale non estende automaticamente lo stesso trattamento alla fideiussione citata nel provvedimento giudiziario. Non trova quindi applicazione automatica il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro previsto dall’articolo 40 del Dpr n. 131/1986.

Il contenzioso tra banca e Agenzia delle Entrate

La vicenda nasce da un contenzioso tra una banca di credito cooperativo e l’Agenzia delle Entrate relativo a tre avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su altrettanti decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Vallo della Lucania.

In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva dato ragione alla banca, ritenendo che le fideiussioni richiamate nei decreti fossero strettamente collegate a operazioni di finanziamento soggette a Iva – come aperture di credito e mutui chirografari – e che quindi dovesse applicarsi il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro.

La Commissione tributaria regionale della Campania aveva confermato questa impostazione, sostenendo anche l’assenza della coincidenza soggettiva tra le parti dell’atto “enunciante” (il decreto ingiuntivo) e quelle dell’atto “enunciato” (la fideiussione).

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, chiarendo che il requisito della coincidenza soggettiva sussiste: il fideiussore, infatti, è parte sia del rapporto contrattuale di garanzia con la banca sia del procedimento monitorio che porta al decreto ingiuntivo.

Per i giudici, quindi, le fideiussioni citate nel decreto costituiscono atti autonomi rispetto al provvedimento giudiziario e devono essere tassate con l’aliquota dello 0,5%.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale già consolidato della Corte di Cassazione, che negli anni ha più volte ribadito la rilevanza fiscale autonoma delle fideiussioni anche quando emergono nell’ambito di provvedimenti giudiziari.

Con la pronuncia del 2026, la Suprema Corte ha quindi confermato la legittimità della pretesa erariale e rigettato definitivamente il ricorso della banca contribuente.

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