Sostegni bis, fondo perduto: si amplia la fascia di concessione contributi

ROMA – Importanti novità sul fronte sostegni bis in relazione ai contributi a fondo perduto.  I commi da 30-bis a 30-quater dell’articolo 1, Dl 73/2021, introdotti con la legge di conversione n. 106/2021, hanno recuperato, modificandola, la disposizione contenuta nel testo originario del provvedimento, al comma 30, con cui si prevedeva la possibilità, laddove le risorse stanziate per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni non si fossero esaurite, di riconoscere un contributo a fondo perduto anche agli operatori maggiormente “produttivi”. La norma, però, era stata abrogata dal “decreto Lavoro e imprese” (articolo 7, comma 1, Dl n. 99/2021).

I 529 milioni di euro destinati alla copertura della reintrodotta disposizione agevolativa andranno ai titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir) e ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) superiori a 10 milioni di euro ma non a 15 milioni. Il dato cui far riferimento è quello del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”; pertanto, si tratta del 2019 per i soggetti “solari”, vale a dire quelli con esercizio coincidente con l’anno solare.
È inoltre richiesto che i potenziali fruitori della misura di sostegno posseggano, in aggiunta al requisito relativo al livello di ricavi/compensi realizzati, anche quelli per il riconoscimento del Cfp introdotto dal “decreto Sostegni”e del contributo “alternativo” presente nello stesso “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl n. 73/2021 – : partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio e calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 ovvero nell’anno 2020 rispetto al 2019, secondo le diverse specifiche discipline.
Al nuovo contributo si applicano le disposizioni dettate per i precedenti Cfp. Pertanto, anche per i contribuenti con ricavi/compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro valgono, tra le altre, le seguenti regole: l’importo dell’indennizzo erogabile a ciascun soggetto non può essere superiore a 150mila euro; dal beneficio sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione; la somma ricevuta è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; in alternativa alla percezione diretta del contributo, è possibile chiederne la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.

Differentemente da quanto stabiliva il testo originario del Dl (comma 30, abrogato dal “decreto Lavoro e imprese”), in base al quale un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle finanze avrebbe dovuto indicare le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione della norma, la versione finale del provvedimento già fissa i criteri per quantificare l’entità dell’indennizzo, prevedendone tre differenti tipologie:

  • contributo “base” secondo le regole del “decreto Sostegni”, cioè calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019. In tale ipotesi, spetta anche il bis automatico disciplinato dal “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 1 a 3, Dl n. 73/2021)
  • contributo “alternativo” del “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, Dl n. 73/2021), calcolato, qualora l’interessato benefici del contributo “base”, applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale ipotesi non spetta il bis automatico
  • contributo “alternativo” del “Sostegni bis” (articolo 1, commi da 5 a 13, n. Dl 73/2021), calcolato, qualora l’interessato non benefici del contributo “base”, applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

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