Iva ordinaria per i test diagnostici non connessi al Covid-19

Le misure fiscali eccezionali possono essere applicate soltanto nei casi tassativamente previsti dalle norme adottate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso

Roma – I test diagnostici in vitro effettuati a campione per rilevare eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti e psicotrope non hanno finalità dirette a contrastare la diffusione del Covid-19, di conseguenza, alla loro cessione deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22% e non il regime speciale agevolato introdotto per contenere la pandemia.
A precisarlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 34 del 19 gennaio 2022 in seguito al quesito di un ente pubblico che ha acquistato, appunto, tali beni. Il fornitore, riferisce l’istante, ha fatturato i test con aliquota ridotta al 5% sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 26/2020, in merito dell’agevolazione prevista al n. 1-ter.1, inserito alla Tabella A, parte II-bis del decreto Iva, che individua quali prodotti possono beneficiare della tassazione light.

L’istante dissente dalle conclusioni del fornitore perché, a differenza di quanto richiesto dalla misura agevolativa, i dispositivi in questione non sono configurabili come strumenti anti-Coronavirus.
L’amministrazione finanziaria condivide il parere dell’ente e conferma che i test acquistati devono essere tassati con aliquota Iva al 22 per cento.

Il regime di favore, applicato erroneamente dal fornitore, è stato previsto dall’articolo 124 del decreto “Rilancio”, che agendo sul decreto “Iva” ha introdotto, dal 2021, l’aliquota ridotta del 5% per l’acquisto di strumenti necessari a combattere la crisi sanitaria da Covid-19. Gli stessi beni, disponeva la medesima norma, erano esenti da Iva se acquistati entro il 31 dicembre 2020.
In particolare alla Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, dopo il numero 1-ter, è stato aggiunto il seguente 1-ter.1, che individua nel dettaglio i prodotti agevolabili in seguito alla pandemia.
Trattandosi di misura eccezionale, precisa l’Agenzia, l’elenco dei beni contenuto nella norma deve essere interpretato in modo tassativo. In sintesi, l’esenzione prima e l’aliquota del 5% poi, non può essere estesa a prodotti diversi da quelli previsti dalla diposizione.
Ciò detto, l’Agenzia delle entrate osserva che i test diagnostici in vitro oggetto dell’interpello non compaiono tra quelli individuati dall’articolo 124 del decreto “Rilancio” e, quindi, non possono usufruire dell’Iva light in base a tale disposizione.

Il documento di prassi aggiunge che, tuttavia, in derogata alla suddetta norma, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 452, legge n. 178/2020), ha disposto l’esenzione dall’Iva, con diritto alla detrazione d’imposta, per le cessioni degli strumenti utilizzati per diagnosticare il Covid-19, che risultano in possesso dei requisiti stabiliti, in merito, dalla Ue.
Non è il caso dei test diagnostici acquistati dall’ente che, come già detto, non sono finalizzati al contrasto della pandemia, di conseguenza non possono beneficiare neanche dell’esenzione introdotta dalla legge di bilancio 2021.

In definitiva, l’Agenzia delle entrate ritiene corretto il parere dell’ente secondo cui le cessioni in questione non possono usufruire di alcuna delle agevolazioni Iva connesse alle misure adottate nel periodo della pandemia.

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