Delega fiscale e liti tributarie: focus sulla sentenza semplificata

Il legislatore ha introdotto la possibilità che il giudice decida con sentenza il giudizio già in sede di esame dell’istanza di sospensione della riscossione dell’atto dell’Amministrazione finanziaria

rOMA 4 APR 2024 – Il recente decreto legislativo n. 220/2023, attuativo delle nuove regole in tema di contenzioso tributario previste dalla Delega fiscale (legge n. 111/2023), ha inserito nel processo tributario la cosiddetta “sentenza in forma semplificata”. Nel Dlgs n. 546/1992, infatti, è stato aggiunto il nuovo l’articolo 47 ter, rubricato “definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione”.
Con questa modifica, il legislatore ha introdotto nel processo tributario la possibilità che il giudice decida con sentenza il giudizio già in sede di esame dell’istanza di sospensione, ossia della domanda rivolta dal contribuente al giudice tributario affinché sospenda la riscossione dell’atto emesso dall’Amministrazione finanziaria, qualora da questo atto possa derivargli un danno grave e irreparabile (articolo 47 Dlgs. 546/1992).

La concessione della sospensione della riscossione è subordinata alla prova, da parte del contribuente, del grave pregiudizio patrimoniale che la riscossione dell’atto impugnato potrebbe cagionargli, in aggiunta a quello che possiamo definire il “buon diritto” da lui vantato. L’Ufficio, dal canto suo, qualora il contribuente proponga tale istanza, avrà l’onere di provare l’inesistenza o la mancanza di prova del danno patrimoniale, oltre alla fondatezza dell’atto dell’Amministrazione finanziaria e al pericolo per l’Erario di non riuscire a soddisfare la propria pretesa.

In questa prima udienza, dunque, il controllo del giudice si limita – in particolare, prima della modifica, si limitava – alla valutazione della controversia al fine di verificare l’opportunità o meno di sospendere l’esecuzione della riscossione dell’atto impugnato.
È all’interno di questa cornice, e, precisamente, proprio durante questa prima fase del processo, che si colloca la novità introdotta con l’art. 47 ter. L’articolo in esame, infatti, dispone che il giudice tributario, in sede di decisione della domanda cautelare, alla presenza di alcuni elementi, possa emettere una sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione.

Gli elementi previsti sono, da un lato, il passaggio di almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, dall’altro, l’accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, nonché l’ascolto sul punto delle parti costituite, le quali possono chiedere di proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione (un’istanza posta per verificare la corretta attribuzione al giudice tributario della decisione della controversia). Laddove ricorrano questi elementi, il giudice non potrà emettere la sentenza e disporrà l’integrazione del contraddittorio o il rinvio dell’udienza per consentire alle parti di proporre nuovi motivi che possano mutare la decisione della causa (o proporre regolamento di giurisdizione) fissando la data per proseguire il processo.
Un altro fondamentale elemento per l’emissione della sentenza “semplificata” è costituito dal fatto che il giudice tributario riconosca la manifesta fondatezza, l’inammissibilità, l’improcedibilità ovvero l’infondatezza del ricorso del contribuente. La motivazione della sentenza potrà consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

Le novità sono numerose: l’articolo 47 ter sembra introdurre quello che potremmo definire un “rito abbreviato” anche all’interno del processo tributario. In primo luogo, la sentenza in forma semplificata potrà essere emessa solo previa verifica di alcuni presupposti; è necessario, infatti, un primo vaglio temporale: dovranno essere trascorsi almeno 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso. Il giudice, poi, dovrà verificare la completezza del contraddittorio, ossia controllare la valida notificazione del ricorso a tutte le parti coinvolte, nonché l’assenza di altre parti la cui presenza sia necessaria nel processo, oltre alla completezza dell’istruttoria, ovverosia l’assenza di elementi controversi. In presenza di tali presupposti, dovranno essere sentiti sia il contribuente che l’Ufficio, che siano costituiti in giudizio. Tuttavia, solo la dichiarazione delle parti della volontà di proporre motivi aggiunti al proprio ricorso o alla propria difesa potrà consentire la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie. Inoltre, la sentenza potrà essere emessa solo se il giudice abbia valutato la manifesta fondatezza, l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’infondatezza del ricorso.

Non solo, dunque, il giudice dovrà controllare l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, verificandone quindi i requisiti per la valida proposizione, ma anche la fondatezza o infondatezza, ossia la validità della pretesa erariale o, al contrario, del ricorso del contribuente. Dunque, già in questa udienza dovrà essere effettuato un controllo più approfondito del cuore della controversia. Inoltre, la decisione potrà essere motivata in maniera sintetica: potrà infatti sinteticamente riferirsi a un punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo; proprio per questo elemento si parla di sentenza in forma semplificata.

La decisione, inoltre, come previsto nel diritto anglo-americano, potrà basarsi su una precedente pronuncia: potrà fare riferimento a un’altra sentenza emessa anche in una diversa Corte di Giustizia di Primo o Secondo grado o emessa dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, il legislatore ha previsto che, in questa udienza, possano essere prese due strade: in un caso, il giudice, alla presenza dei requisiti necessari, emetterà la sentenza semplificata, in caso contrario, il processo ritornerà a svolgersi nelle forme ordinarie, e il giudice dovrà rinviare a una nuova udienza per il proseguimento.

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