Sequestro giudiziario

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Il sequestro giudiziario nel diritto processuale civile italiano è previsto dall’art. 670 del codice di procedura civile ed è una misura cautelare che tende ad assicurare la conservazione del bene mediante la sua custodia o la sua eventuale gestione temporanea. Il bene in questione può coincidere con l’oggetto della controversia (art. 670 p.c. , n° 1) ma può anche essere un oggetto strumentale (cioè una cosa da cui si pretende desumere un elemento di prova, art. 670 p.c.

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