Cessione del credito Iva irrituale, la Cassazione: è inopponibile al Fisco e non può essere compensata
Roma – La cessione irrituale di un credito Iva non è opponibile all’Amministrazione finanziaria e il credito ceduto non può essere utilizzato in compensazione dal cessionario. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui il Fisco, in qualità di debitore ceduto, può contestare sia la validità del rapporto da cui deriva il credito sia l’effettiva esistenza dello stesso.
La pronuncia chiarisce che una cessione effettuata al di fuori delle modalità previste dalla normativa non produce effetti nei confronti dell’Erario. Di conseguenza, il soggetto che ha ricevuto il credito non può legittimamente impiegarlo per compensare debiti tributari, poiché il trasferimento risulta privo di efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo i giudici, il Fisco conserva il diritto di opporre al cessionario tutte le eccezioni relative al rapporto originario da cui il credito trae origine, comprese quelle riguardanti la sua validità e la sua concreta spettanza. La tutela del cessionario, pertanto, non può prevalere sui controlli che l’Amministrazione è chiamata a svolgere in materia di crediti fiscali.
La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire che la circolazione dei crediti tributari avvenga nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, evitando che possano essere opposti all’Erario trasferimenti non conformi alla disciplina vigente.

