Partite Iva inattive, cambiano i controlli: 60 giorni per opporsi e riattivazione anche dopo la chiusura
ROMA – Nuovi controlli per individuare le partite Iva inattive e maggiori possibilità di tutelare i contribuenti ancora operativi. L’Agenzia delle entrate aggiorna la procedura di chiusura d’ufficio: gli interessati avranno 60 giorni per fornire chiarimenti e potranno chiedere la riattivazione anche dopo la cessazione. Se la richiesta sarà accolta, la partita Iva verrà considerata attiva dalla data originaria di apertura, senza interruzioni.
Le novità sono contenute nel provvedimento firmato il 12 ottobre 2026 dal direttore dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone, che modifica le disposizioni del 3 dicembre 2019. Resta fermo il presupposto della procedura: la chiusura riguarda i contribuenti che, sulla base delle informazioni disponibili all’amministrazione finanziaria, risultano non aver esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.
Per individuare le posizioni presumibilmente inattive, i controlli automatizzati utilizzeranno le informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, includendo i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati tramite riscossione spontanea. Una disponibilità di elementi che consente all’Agenzia di valutare l’effettivo esercizio dell’attività economica.
Cambiano anche le modalità di invio della comunicazione preventiva. L’avviso sarà trasmesso al domicilio digitale del contribuente oppure, in sua assenza e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, al domicilio digitale del rappresentante. Se nessuno di questi recapiti risulta disponibile, sarà utilizzata una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio fiscale presente in Anagrafe tributaria.
Il documento sarà consultabile anche nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La sua disponibilità verrà segnalata nell’area riservata del sito dell’Agenzia e, per le persone fisiche, anche attraverso un messaggio sull’App IO.
La chiusura potrà essere eseguita a partire dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso. Se la consegna non sarà possibile, il termine decorrerà dalla messa a disposizione della comunicazione nell’area riservata.
Entro questi 60 giorni, chi ritiene ingiustificata la cessazione potrà rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, fornendo chiarimenti e documentazione per dimostrare di essere ancora attivo ai fini Iva. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’opposizione potrà riguardare anche l’eventuale estinzione del codice fiscale.
La novità più significativa interessa le posizioni già chiuse d’ufficio perché ritenute inattive. Anche dopo il termine e l’esecuzione della cessazione, il contribuente potrà presentare una richiesta motivata di riattivazione a qualsiasi ufficio territoriale. L’ufficio esaminerà le argomentazioni e l’eventuale documentazione e, in caso di accoglimento, potrà riattivare la partita Iva e, se necessario, il codice fiscale estinto.
La riattivazione avrà effetti retroattivi: la posizione risulterà attiva fin dall’apertura originaria. Il provvedimento introduce inoltre una specifica disciplina sulle garanzie di riservatezza e sul trattamento dei dati personali utilizzati nell’ambito della procedura.

