Processo tributario, la Cassazione stringe sulla testimonianza scritta: ammessa solo se davvero indispensabile
ROMA – La testimonianza scritta nel processo tributario non può essere ammessa semplicemente perché utile o pertinente alla controversia. Per entrare nel giudizio deve essere necessaria ai fini della decisione, cioè indispensabile per accertare fatti che non possano essere provati in altro modo.
È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24407/2026, che chiarisce i limiti applicativi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 546/1992, norma che disciplina la prova testimoniale nel contenzioso tributario.
La differenza rispetto al processo civile è sostanziale. Nel rito civile, infatti, la prova testimoniale può essere ammessa quando risulta rilevante rispetto ai fatti da accertare. Nel processo tributario, invece, il legislatore ha scelto un criterio più restrittivo: non basta la mera rilevanza, ma serve una vera e propria valutazione di necessità.
La vicenda esaminata dalla Cassazione nasce da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. Dopo il rigetto del ricorso sia in primo che in secondo grado, la società si era rivolta alla Suprema Corte lamentando, tra l’altro, la mancata ammissione della prova testimoniale.
Secondo la contribuente, le dichiarazioni dei testimoni avrebbero potuto dimostrare l’effettiva operatività delle società fornitrici e la reale esecuzione delle operazioni contestate. La Cassazione ha però ritenuto insufficiente questa impostazione.
Per i giudici, infatti, non basta dimostrare che i capitoli di prova siano astrattamente idonei a sostenere la propria tesi. Occorre anche spiegare perché quella testimonianza sia indispensabile per decidere la causa e perché il fatto non possa essere dimostrato attraverso documenti o altri elementi già presenti nel fascicolo.
La Suprema Corte richiama così la particolare natura del processo tributario, che resta essenzialmente scritto e documentale. Proprio questa caratteristica giustifica, secondo i giudici, una disciplina della testimonianza più rigida rispetto a quella prevista dal codice di procedura civile.
La riforma del 2022 ha certamente aperto alla testimonianza scritta anche nel contenzioso tributario, ma senza trasformarla in uno strumento di prova generalizzato. L’ingresso della testimonianza resta subordinato a una valutazione discrezionale del giudice, che deve ritenerla necessaria per arrivare alla decisione.
La Cassazione ricorda inoltre che esistono limiti ulteriori. La testimonianza non può essere utilizzata per contestare fatti coperti dalla piena efficacia probatoria dell’atto pubblico ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile, salvo querela di falso, e resta soggetta ai limiti previsti dagli articoli 2721 e seguenti del codice civile.
Altro passaggio importante riguarda il controllo in sede di legittimità. La valutazione sulla necessità della prova è infatti sostanzialmente rimessa al giudice di merito. In Cassazione non è sufficiente sostenere che la testimonianza avrebbe potuto essere utile: bisogna dimostrare che il diniego sia stato illogico o contrario alle regole applicabili.
Il principio che emerge dalla decisione è quindi chiaro: nel processo tributario la testimonianza scritta non rappresenta una prova ordinaria, ma uno strumento ammesso solo quando risulta realmente indispensabile per decidere la controversia.
Una precisazione destinata ad avere effetti concreti nella strategia difensiva dei contribuenti, che dovranno motivare in maniera puntuale non soltanto il contenuto della testimonianza richiesta, ma soprattutto la sua effettiva necessità rispetto al quadro probatorio complessivo.

