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Aspetti legali e contrattuali del decreto “Cura Italia”: l’approfondimento dello Studio Flexad di Roma

Il Decreto “Cura Italia” prevede importanti agevolazioni fiscali e aspetti legali per contenere le conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Tra le molte agevolazioni alle imprese, anche lo slittamento dei versamenti Iva e Irpef o la clausola “causa di forza maggiore”. Per capire meglio di cosa si tratta, un ampio approfondimento ci è stato fornito dallo Studio Flexad di Roma, fondato dai soci Vincenzo Stuppia e Luca Scarpa, in collaborazione con l’Avv. Giampiero Stuppia, che da oltre vent’anni si occupa di consulenza fiscale, contrattuale e giudiziaria alle imprese. Vediamo, punto per punto, gli aspetti legali e le agevolazioni fiscali previsti dal Decreto.

Il Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) contiene importanti aiuti economici a sostegno di alcuni enti e filiere produttive, come quelle individuate dall’art. 61, comma 2 lettera a (a titolo esemplificativo: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, federazioni sportive nazionali, società e associazioni sportive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub), che prevede la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria con scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020. Per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, società e associazioni sportive, la sospensione dei versamenti si protrae sino al 31 maggio 2020 e i versamenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020. Per i versamenti Iva scadenti nel mese di marzo, il versamento dovrà essere effettuato entro il mese di maggio 2020.

Per tutte le altre imprese e i professionisti, con ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione, con scadenza dall’8 al 31 marzo 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, all’Iva, ai contributi previdenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020.

Agevolazioni per i contribuenti

Il Decreto liquidità (DL 23/2020) ha inoltre stabilito, per i contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione dei versamenti relativi a ritenute, contribuiti, Iva e premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che ci sia una riduzione del fatturato superiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese di giugno 2020.

Per tutti i contribuenti sono sospesi i termini in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle esattoriali, avvisi di addebito dell’Inps. I versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Per coloro che si sono avvalsi della rottamazione-ter è stato differito il termine di versamento della rata scadente il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Per i contribuenti che verseranno gli acconti Irpef, Ires e Irap, per il 2020, con il metodo previsionale non saranno richieste sanzioni nei casi in cui gli importi degli acconti non siano inferiori all’80 % del dovuto per l’anno d’imposta 2020(art. 20 DL 23/2020).

 Covid 19: conseguenze legali ed aspetti contrattuali

La grave crisi sociale, sanitaria ed economica provocata dal Covid-19 su tutto il territorio nazionale e la conseguente adozione, da parte delle autorità governative, di una serie di misure restrittive tese a contrastare tale emergenza, solleva, tra i tanti problemi, complesse questioni legali per imprenditori e aziende che si trovano nell’impossibilità di adempiere correttamente e tempestivamente alle obbligazioni contrattuali precedentemente assunte. È necessario e opportuno che le aziende adottino procedure volte a garantire – oltre che a proteggere i propri dipendenti – la sostenibilità e la continuità del loro business. Da qui, l’opportunità di invocare la “causa di forza maggiore” o “eccessiva onerosità sopravvenuta” a causa del Covid-19 per risolvere il problema dei contratti commerciali. 

La clausola “causa di forza maggiore”

La configurabilità del Coronavirus quale causa di forza maggiore non determina, però, automaticamente un’esenzione o una limitazione di responsabilità contrattuale, in quanto occorrerà tener conto del contenuto specifico delle clausole contrattuali e di quanto possa essere concretamente e ragionevolmente richiesto al soggetto inadempiente secondo criteri di diligenza ed equità. 

Nello specifico, la causa di forza maggiore è una clausola contrattuale, normalmente inserita nei contratti commerciali di lunga durata, che mira a prevenire la responsabilità contrattuale delle parti in caso di mancata esecuzione e di inadempimento dell’obbligo contrattuale in caso di “cause di forza maggiore” o di altri eventi straordinari (ad esempio, guerra, sommossa, atto di terrorismo, embargo, provvedimento governativo, regolamento o decreto, ecc.).

Il concetto di “forza maggiore” quale elemento idoneo a escludere la responsabilità della parte inadempiente è in ogni caso presente nel Codice Civile anche non esiste una definizione precisa né si rinviene alcuna norma che la descriva in modo esplicito. Il concetto può essere individuato dall’ art. 1218 c.c. (Esclusione della responsabilità del debitore nel caso in cui l’inadempimento dipenda da cause a lui non imputabili).

Eccessiva onerosità sopravvenuta: cosa prevede il Codice Civile

In aggiunta al concetto di “forza maggiore” il Codice Civile prevede all’articolo 1467 che: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

L’art. 1467 c.c. (Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta), riconosce, da un lato, al debitore la facoltà di chiedere la risoluzione nel momento in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per “fatti straordinari ed imprevedibili” estranei alla sua sfera d’azione; dall’altro, il soggetto contro cui è domandata la risoluzione può offrire modifica delle condizioni contrattuali.

La complessità della situazione di emergenza in corso non consente un giudizio univoco per tutti i contratti commerciali. È opportuno effettuare una valutazione caso per caso per eccepire l’esimente della forza maggiore indipendentemente dalla presenza o meno di una specifica clausola ovvero l’eccessiva onerosità sopravvenuta. (Cassazione III° Civ.; 25/5/2007, n. 12235 ha stabilito quali possano essere le caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato “straordinario“ e/o “imprevedibile”):

Covid-19 e rilievo criticità contrattuali: indicazioni operative

Ogni singola azienda è necessario che proceda ad un check di tutti i contratti in essere (sia “attivi” che “passivi”) allo scopo di:

  • Verificare i termini di esecuzione
  • Verificare se detti termini sono previsti implicitamente o esplicitamente come ‘essenziali’
  • Verificare se, nell’ipotesi in cui il termine di consegna e/o pagamento sia ‘essenziale’, il suo mancato adempimento comporti conseguenze (es. penale, risoluzione etc.)
  • Negoziare con la controparte eventuali modifiche contrattuali da necessariamente formalizzarsi (che prevedano ad esempio termini di esecuzione differiti, esecuzione e/o pagamenti rateizzati etc), dando la priorità ai contratti con previsione di pagamento di penali per ritardi o la risoluzione del contratto.

Inoltre si dovrà contestualmente e necessariamente verificare:

  • la giurisdizione e la legge applicabile a detto contratto
  • se l’impedimento verificatosi abbia inciso in modo tale da impedire del tutto l’esecuzione dell’obbligazione
  • se l’impedimento rendeva comunque possibile l’esecuzione di almeno una parte dell’obbligazione

In ogni caso è fondamentale il grado di diligenza adoperato dall’obbligato per tentare di eseguire comunque l’obbligazione o diminuire il pregiudizio per l’altro contraente.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso secondo le diverse tipologie contrattuali interessate.

In relazione ai contratti di locazione importante anche l’articolo del Partner Flexad – Avv. Giampiero Stuppia pubblicato su Diritto24 del Sole24ore.

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