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Spese di istruzione scolastica, obbligatoria trasmissione dati relativi a detrazioni e deduzioni a partire dal 2022

Le scuole statali e paritarie dovranno trasmettere i dati delle spese che danno diritto a detrazioni dall’imposta o a deduzioni dal reddito e dei rimborsi effettuati nei confronti degli iscritti

ROMA – Più ampia la platea degli enti che devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati utili all’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Con il decreto 10 agosto del Mef, pubblicato ieri, 20 agosto, in Gazzetta Ufficiale, sono state fornite le istruzioni per la trasmissione delle informazioni sulle spese per l’istruzione diverse da quelle universitarie.

Il decreto fissa i termini e le modalità per l’invio della comunicazione alle Entrate. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema nazionale d’istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (articolo 1 della legge n. 62/2000). Saranno obbligati alla trasmissione del resoconto delle spese che danno diritto a detrazioni dall’imposta o a deduzioni dal reddito, oltreché dei rimborsi effettuati nei confronti degli iscritti, a partire dall’anno d’imposta 2022. In via facoltativa, gli stessi enti possono inviare la comunicazione anche relativamente alle spese effettuate nel 2020 e 2021.

Nella comunicazione gli istituti dovranno indicare, oltre ai dati contabili, anche quelli anagrafici dei soggetti iscritti e di quelli che hanno sostenuto le spese. In egual misura gli istituti dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo d’imposta precedente alla comunicazione, con l’indicazione dell’anno in cui la spesa rimborsata era stata sostenuta.

Per la trasmissione telematica della comunicazione, la scadenza da osservare sarà la stessa valida per la comunicazione degli altri oneri e spese, indicata all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413/1991.
Per le comunicazioni trasmesse in via facoltativa (spese effettuate nel 2020 e nel 2021) non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, a meno che l’imprecisione determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni, precisa infine il decreto, saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Fonte  Flexad

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