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Il bonus adeguamento ambienti lavoro non vale per l’acquisto dell’ascensore

Le prescrizioni anti-Covid prevedono solo la regolamentazione dell’uso degli impianti esistenti, non imponendo alcun incremento delle unità per la riapertura delle attività commerciali in sicurezza

Roma –  Una società che intende acquistare un quarto ascensore da destinare allo stabile in cui svolge l’attività, in quanto il distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria rende insufficiente la capienza dei tre impianti già esistenti e quindi il servizio di trasporto al piano, non può fruire del credito d’imposta sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del Dl n. 34/2020) in quanto la norma non contempla l’acquisto di nuove unità per le riaperture in sicurezza. È la risposta n. 361/2020 fornita dall’Agenzia a una società che voleva far concorrere al beneficio previsto dal Dl Rilancio le spese relative all’ulteriore ascensore necessario, a suo avviso, per adeguare il servizio alle aspettative e alle esigenze della clientela.

L’istante riteneva di rientrare fra i beneficiari del bonus, considerando che le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, disciplinate dal Dpcm del 17 maggio 2020 e dall’ordinanza del presidente della Regione prescrivono, tra l’altro, che “l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleofamiliare/gruppo di viaggiatori”.

L’Agenzia ricorda che il citato articolo 120 del Dl n. 34/2020 ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, destinato ai titolari di attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 dello stesso decreto. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione o ceduto entro il 31 dicembre 2021.

I criteri e le modalità applicative sono stati definiti con il provvedimento del 10 luglio 2020, mentre la circolare n. 20/2020 ha precisato i tipi di intervento agevolabile. Fra questi sono inclusi:

  • gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di arredi di sicurezza
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza

La circolare, inoltre, chiarisce che è necessario che le tipologie rientrino nelle prescrizioni normative o siano previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate dalle amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Dal quadro delineato emerge che l’ascensore in esame non rientra in nessuno degli interventi menzionati dalla normativa. Va rilevato, inoltre, che in tema di riapertura delle attività in sicurezza, le misure relative agli ascensori prevedono il semplice distanziamento delle persone e non stabiliscono alcun incremento degli impianti.

Il bonus previsto per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, in conclusione, non potrà applicarsi all’acquisto e all’installazione dell’ulteriore ascensore. (Cs.)

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