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Niente contributo a fondo perduto all’associazione tra professionisti

Non rientra, infatti, fra i soggetti esercenti attività d'impresa arte e professione, titolari di reddito agrario o di partite Iva, a cui spetta il finanziamento introdotto dal Dl Rilancio

ROMA – L’ambito soggettivo del contributo erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a sostenere imprese e professionisti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid 19, non include l’associazione tra professionisti. È in estrema sintesi la precisazione dell’Agenzia contenuta nella risposta n. 377 del 18 settembre.

L’istante rileva che la circolare n. 15/2020 ha incluso fra i beneficiari le associazioni “di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR”. Chiede quindi se l’associazione di professionisti, esclusa dal beneficio secondo le previsioni normative (articolo 25 del Dl Rilancio), possa invece accedere al contributo sulla base del chiarimento fornito dalla prassi.

L’Agenzia ricorda in via preliminare la norma che ha introdotto il contributo in esame, in base alla quale “è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi” (articolo 25 Dl n. 34/2020).
Per accedere alla misura di favore le imprese e i lavoratori autonomi nel 2019 devono avere un fatturato o compensi registrati inferiori a 5 milioni di euro. È necessario inoltre avere riscontrato una perdita di almeno un terzo dal confronto tra il fatturato i corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.

In merito alla fruizione del contributo l’Agenzia ricorda le circolari esplicative n. 15/2020 e n. 22/2020. Quest’ultima in particolare ha meglio chiarito i soggetti beneficiari, escludendo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996). Di conseguenza anche gli studi associati composti da tali soggetti, come l’associazione istante, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli componenti, restano fuori dal perimetro dei beneficiari.

L’Agenzia, ad ogni buon fine, precisa che in applicazione dell’articolo 10, comma 3 della legge n. 212/2000 in base al quale non è sanzionata la violazione commessa per l’incertezza normativa, il contribuente che ha fruito del contributo in esame e che solo a seguito dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/2020 viene a conoscenza di avere avuto un comportamento non coerente con le precisazioni del documento di prassi, non sarà sanzionato.

 

 

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