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L’indennità da Covid-19 esclusa dalla tassazione di sostegno da contagio

Non è imponibile la somma riconosciuta da un ente di previdenza ai propri iscritti come forma di sostegno a seguito del contagio da Coronavirus

Roma – L’indennità corrisposta una tantum ai propri iscritti da un ente previdenziale in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, in base alla attestazione rilasciata dall’autorità medica competente, non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.
Questo in sintesi il contenuto della risposta n. 395 del 23 settembre 2020 data dall’Agenzia delle entrate.

A chiedere chiarimenti è un ente nazionale di previdenza e assistenza che in occasione dell’epidemia dovuta alla diffusione del virus ha deliberato l’adozione di una “indennità assistenziale straordinaria Covid-19”, che prevede il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall’autorità sanitaria competente, la quarantena o l’isolamento domiciliare obbligatorio.
L’importo di tale indennità è differenziato a seconda della gravità dell’evento, prevedendo l’erogazione di 4.000 euro per quanti siano stati ricoverati in terapia intensiva; 2.000 euro agli iscritti ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva e 1.000 euro agli iscritti liberi professionisti a cui siano stati prescritti dall’autorità sanitaria l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.
L’ente istante, in qualità di sostituto d’imposta, vuole sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle predette indennità.
Secondo l’ente non devono essere sottoporre a tassazione le somme che erogherà agli iscritti a titolo di “indennità assistenziale straordinaria Covid-19”, in quanto si tratta di una somma forfettaria assegnata una tantum non avente la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto, bensì di fornire agli iscritti una forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento derivante dal contagio.

L’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dall’istante e per argomentare la propria posizione prende in esame, come di consueto, la normativa e la prassi di riferimento.
Innanzitutto ricorda che l’articolo 6 del Tuir, al comma 1, individua le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, mentre nel comma 2 stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Nel merito, ricorda l’Agenzia, sono intervenute le circolari n. 326/1997 e n. 55/1999 del ministero delle Finanze chiarendo che il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l’imposizione sui redditi e, quindi, tali prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir; nel caso in cui la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l’indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.
L’Agenzia ricorda anche che la circolare n. 20/2011, in merito alla rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali ha precisato, che tali “erogazioni” non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell’ente previdenziale di appartenenza.
Nel caso preso in esame è il Regolamento dell’ente che individua tra le diverse tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti anche le “Provvidenze straordinaria” che prevedono “agli iscritti che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, (…) possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo” ed inoltre lo stesso Regolamento stabilisce che “Lo stato di bisogno dell’iscritto (…) deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente”.
È quindi sulla base del proprio Regolamento che l’ente ha deliberato l’adozione di una “indennità assistenziale straordinaria Covid-19”, di importo diversificato, a seconda dello stato di bisogno dell’iscritto derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito.
Da questo deriva, secondo il parere espresso dai tecnici delle Entrate e tenendo conto di quanto chiarito con la circolare n. 20/2011 che l'”indennità assistenziale straordinaria Covid-19” che l’Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

 

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