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Il reato di procurato allarme cancellato dall’emergenza covid?

Roma – Con l’insorgenza della pandemia e della curva epidemiologica tanto cara alla politica e a taluni virologi, il reato di “procurato allarme” sembra essere stato collocato improvvisamente in quiescenza. Ognuno, titolato o meno che sia, è nella libertà di poter dire la sua e spesso anche senza cognizione di causa. I social media, del resto forniscono un elemento opinionistico un pò a tutti. Ma realmente possiamo scrivere tutto cio’ che ci passa per la mente? O fare ipotesi disastrose provocando reazioni di tensione sociale?

In tempi passati i titoli, ed i proclami così come l’utilizzo ormai consueto di termini “allarmistico-ansiogeni” sarebbero stati oggetto di avvio di procedimenti penali.

Orbene non sono in discussione le misure che vengono intrapresa da un mix tra politica e scienza (Governo e Comitato Tecnico Scientifico), sulle quali è legittimo esprimere libere opinioni, ma tutto il contesto.

Allerte ed allarmi ormai sono diventati il pane quotidiano, tanto che ormai l’opinione pubblica sembra essersi assuefatta alla crescita dei contagi, ai focolai, alle terapie intensive, agli intubati, ai morti  ed a tutto il delirio che ne consegue dal covid 19.

Il reato 658, riferito al procurato allarme però sembra essere sparito. Terze ondate distruttive, annunci di epidemie resistenti, di varianti al covid non comprese nella eventualità della copertura dai vaccini, una via senza uscita. La sensazione è che alcuni sfoghino le loro repressioni sopite in questo modo approfittando di importanti ruoli che comunque li vedono percepire aurei stipendi alla fine del mese e comodi nel trascorrere le loro quarantene nei lussuosi appartamenti dei centri cittadini. Oltre al fatto di poter avere tutto. Quindi a chi terrorizza non manca niente. Anzi ci si diverte ad allarmare la gente. Perchè piu’ si genera allarme e piu’ la gente legge. Quindi il terrore è diventato un acchiappaclick ed un dominatore della paura popolare che soccombe senza colpo ferire.

Il procurato allarme però  è contemplato nel Codice penale nella sezione dedicata alle contravvenzioni concernenti l’ordine e la tranquillità pubblica. Infatti chi procura un allarme falso o sproporzionato provoca un danno all’intera popolazione, in particolare compromette il corretto svolgimento del lavoro delle Forze dell’ordine e delle altre autorità coinvolte, con il rischio di creare falsi allarmismi e notevoli disservizi.

L’articolo in questione è il 658 che recita testualmente:

“Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da dieci euro a cinquecentosedici euro.”

Ci sono dunque sanzioni per chi passeggia fuori comune, fuori colore del giorno, fuori orario, in un clima di repressione che non ha precedenti nei confronti delle persone normali.

Ma non ci sono sanzioni per chi parla o scrive a sproloquio e genera allarme talvolta emotivo-distruttivo nell’interiore delle persone.

Non vi sarà la possibilità di procedimenti in tal senso in ragione della giungla e dell’anarchia che si è creata durante l’epidemia del covid in termini di pareri, proclami, previsioni nefaste o meno.

Servirebbero due autorità garanti, fra le tante inutili: una di certificazione dei dati covid (casi, decessi e terapie intensive) ed una di controllo dell’informazione. Come non si è liberi di muoversi fisicamente di non poter fare piu’ niente, parimenti serve una limitazione ai target di informazione terroristico-ansiogena.

 

 

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