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Sostegni bis, al via le domande per i contributi a fondo perduto

Roma  – Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021).

E’ quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 175776/2021, emanato lo scorso 2 luglio che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, previsto dal DL Sostegni bis in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’invio tramite la procedura web è possibile a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Si ricorda che il contributo in oggetto spetta a tutti colore che soddisfano i seguenti requisiti:

partita IVA attiva al 26 maggio 2021
ammontare di ricavi o compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro
riduzione del fatturato medio mensile del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Dettagli

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis, in linea con l’apertura che il Governo aveva già manifestato in occasione del primo decreto Sostegni, si configura come una misura di carattere generale volta a ristorare le attività economiche a prescindere dal settore di appartenenza e dalla tipologia di attività svolta (articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73).

In primo luogo, che sia stata confermata la previsione di meccanismi e criteri di assegnazione del contributo a fondo perduto non fondati sulla logica penalizzante dei codici ATECO e, altresì, che si sia voluto ancorare il riconoscimento dell’indennizzo non solo al calo del fatturato, ma anche all’eventuale peggioramento del risultato economico conseguito nell’esercizio 2020 rispetto all’anno precedente. Riteniamo, infatti, che entrambi i parametri siano utili a misurare con obiettiva certezza lo stato di salute di imprese e professionisti, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo.

Nello specifico il Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26 maggio 2021, ha previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto articolato in tre forme:

Contributo “automatico”;
Contributo “alternativo” legato alla riduzione del fatturato;
Contributo “residuale” legato a un peggioramento del risultato d’esercizio.
Il contributo “automatico”, disciplinato dai primi 4 commi dell’articolo 1 del decreto -legge 25 maggio 2021, n.73, ha come presupposto la percezione del contributo a fondo perduto previsto dal precedente DL Sostegni (art. 1 DL 41/2021). Nello specifico, è riconosciuto, senza presentazione di alcuna istanza a tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26 maggio 2021, in misura pari al contributo già riconosciuto dal DL Sostegni e con la stessa modalità scelta per il precedente, vale a dire accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

In alternativa al contributo automatico, i commi da 5 a 15 dell’articolo 1 del DL 73/2021, prevedono, previa presentazione di apposita istanza, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato medio mensile nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. I requisiti richiesti per beneficiare del contributo sono la partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021 ed un ammontare di ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

In questo caso, l’Agenzia darà seguito all’istanza, quindi il contributo verrà riconosciuto solo se, dopo appositi calcoli a carico dei contribuenti, il contributo spettante risulti di ammontare superiore a quanto già percepito ai sensi del precedente decreto sostegni.

Passando al calcolo degli importi, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del decreto Sostegni e chi no.

Nello specifico, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del dl sostegni, l’ammontare del contributo “aggiuntivo” ed alternativo al contributo automatico è determinato applicando alla riduzione del fatturato, le seguenti percentuali:

60% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila e fino a 400 mila euro;
40% per soggetti e ricavi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro
30% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milioni e fino a 5 milioni di euro
20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

Le percentuali aumentano nel caso di contribuenti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del dl sostegni, nel modo seguente:

90% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro
70% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila e fino a 400 mila euro
50% per soggetti e ricavi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro
40% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milioni e fino a 5 milioni di euro
30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.

Da ultimo, il contributo “residuale”, disciplinato dai commi dal 16 al 27 dell’art. 1 del DL 73/2021, viene riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Restano fermi, anche in questo caso, il requisito della partita iva attiva al 26 maggio 2021 e l’ammontare dei ricavi/compensi del 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

L’ammontare di contributo residuale verrà determinato applicando la percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza tra il risultato d’esercizio 2020 e quello relativo al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

Il contributo residuale è subordinato alla presentazione di apposita istanza telematica, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate ma, in ogni caso, entro 30 giorni dall’apertura della procedura e solo se la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Il contributo di cui al comma 16 non può essere superiore a 150.000 euro. Opera nei limiti del Quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

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