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Il risarcimento danno per ritardi consegna o smarrimento dei bagagli

Roma – Sono sempre più frequenti i casi di smarrimento o ritardi di consegna per i bagagli durante i viaggi aerei ad esempio.

A livello giuridico l’interpretazione è chiara: i bagagli registrati sono gli articoli che il passeggero consegna alla compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aereo, e che non sono accessibili durante il volo. I bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo. La compagnia aerea deve rilasciare al passeggero uno scontrino i identificativo per ogni bagaglio consegnato.

All’arrivo a destinazione, in caso smarrimento o danneggiamento del bagaglio, il passeggero, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, deve compilare un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’apposito Ufficio Lost and Found, in relazione al quale, a seconda del tipo di problema, si segue una specifica procedura per l’avvio della pratica di risarcimento nei confronti della compagnia aerea.

− Smarrimento: se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dall’apertura del P.I.R. si
considera smarrito, ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento.
− Tardiva consegna: se il bagaglio viene ritrovato, entro 21 giorni dalla effettiva avvenuta
consegna è possibile comunque chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per
acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine
conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.).
− Danneggiamento: entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio è possibile chiedere il
risarcimento dei danni verificatisi durante il trasporto aereo.
Per le richieste di rimborso e risarcimento, è necessario inviare all’Ufficio Relazioni Clientela e/o
Assistenza Bagagli della compagnia aerea la seguente documentazione in originale, con raccomandata
a/r: ricevuta del biglietto, scontrino di accettazione del bagaglio, P.I.R., elenco del contenuto del
bagaglio smarrito o danneggiato oppure della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali
tardivamente consegnati (in questo caso con ricevute di acquisto), coordinate bancarie per l’accredito
delle somme riconosciute.

Una volta presentato il reclamo con le modalità e i termini previsti, il diritto al risarcimento si
prescrive in 2 anni dalla data di arrivo a destinazione.

Su tale tematica si registra anche una pronuncia interessante della Corte di Cassazione e riportata dalla Rete Forense:

 Ordinanza sezione Vi civile del15 dicembre 2020 – 9 febbraio 2021, n. 3165.
Secondo la Corte “la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ma già attuata in ambito eurounitario con il regolamento CE del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027 e, poi, firmata dalla stessa Comunità europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004), volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al ‘Capitolo III’, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento. In proposito l’art. 17 distingue cita le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (parag. 1) e di “danni ai bagagli” (parag. 2), e la seconda configura una diversa responsbailità rispetto a quella del parag. 1, nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale va richiamato l’art. 22, parag. 2: “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti – speciali di prelievo – (al cambio attuale, 1 DSP = 1,20 euro circa) – per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione”.
La Corte precisa che secondo il parag. 6 dello stesso articolo “I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi.
La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva”
a conferma si rinvia alla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 6 maggio 2010 (C-63/09, Wàlz c. Clickair SA), che, nell’interpretare l’art. 22, parag. 2, predetto, ha affermato che la nozione di “danno” ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all’attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa “nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale”. Nel caso in specie, veniva liquidato un importo al danneggiato, a titolo di ristoro del danno sofferto dalla ritardata consegna del bagaglio, comprensivo sia della quota forfettaria sancita dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, sia degli ulteriori esborsi patiti ai sensi dell’art. 22, comma 6, ed individuabili nelle spese per l’acquisto di effetti personali e medicinali necessari per il soggiorno negli U.S.A.
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